SENTENZE SULL'INCHIESTA DI CREMONA

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Welcome Back Sebastian
view post Posted on 26/7/2012, 14:43     +1   -1




La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore
Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura
della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività
istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:

GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 - s.s. 2009–2010

1 - CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di
rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di
fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara
ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri
soggetti identificati già giudicati o già deferiti e con altri ancora allo
stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei
ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto
al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L., onde guadagnare l’accesso ai play-off.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

2 - DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti tesserato
dell’ANCONA, per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di
Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza
indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il
tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA - GROSSETO
del 30/04/2010;

3 - la società U.S. GROSSETO F.C. S.R.L., a titolo di responsabilità
diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S
in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero CAMILLI in
occasione della gara ANCONA - GROSSETO del 30/04/2010.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è
conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima.

4 - la società A.C. ANCONA S.P.A. responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio
tesserato DA COSTA JUNIOR in occasione della gara ANCONA -
GROSSETO del 30/04/2010.
GARA SIENA - PIACENZA del 19.2.2011 - s.s. 2010 - 2011

5 - GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo, tutti e
tre calciatori tesserati all'epoca dei fatti per la società PIACENZA
F.C. S.p.A. per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA -
PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta realizzando
un risultato con un numero di reti segnati che determinasse per gli
scommettitori il cosiddetto "over", al fine di favorire l’esito delle
scommesse e ricevendo, nello specifico, una somma di denaro
ciascuno dal gruppo degli "zingari".
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché e della pluralità degli illeciti posti in essere dai
predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;

6 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
società A.C. Siena S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara Siena - Piacenza del 19.2.2011;

7 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine
agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO Filippo.

GARA NOVARA – SIENA dell'1.5.2011 - s.s. 2010 – 2011

8 - BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo,
all’epoca dei fatti tutti calciatori della società NOVARA calcio S.p.A.,
per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della
realizzazione di un pareggio tra le due squadre;
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione e, per il Bertani, della pluralità di illeciti commessi
rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento
nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

9 - CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto,
all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. SIENA S.p.A., per
la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri
allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della
realizzazione di un pareggio tra le due squadre;
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti
commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.

10 - la società NOVARA CALCIO S.p.A., a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti
sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara
NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come
sopra contestate.

11 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio allenatore, ai
propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra indicati
e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice
di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra
indicati, tesserati per la società NOVARA, in occasione della gara
NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come
sopra contestate.

12 - L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il
collaboratore tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri
SAVORANI Marco ed il preparatore atletico D’URBANO Giorgio,
all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA S.p.A., per la
violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con
riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come
rispettivamente riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della
riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in
questione.

13 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva,
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
mossi ai propri tesserati CONTE Antonio, ALESSIO Angelo, STELLINI
Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio.
GARA SIENA - TORINO del 7.5.2011 - s.s. 2010 – 2011

14 - CAROBBIO Filippo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la
società A.C. Siena S.p.A. per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA -
TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non tesserati e
altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche
rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento
nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.

15 - PELLICORI Alessandro, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per
la società Torino F.C. S.p.A., e GERVASONI Carlo, calciatore
all'epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. S.p.A., per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva
per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in
concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato
non identificati, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per
verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommetitori
degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommettere
sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato
effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena
citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti
tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;

16 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA - TORINO del
7.5.2011;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.

17 - la società TORINO F.C. S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell’
art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo
commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena S.p.A.
CAROBBIO Filippo in concorso con altri calciatori allo stato non
identificati, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;
GARA SIENA - VARESE del 21.05.2011 - s.s. 2010 – 2011

18 - PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. VARESE 1910, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti
calciatore tesserato della società PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A.,
per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del
21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo
contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, il
PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la disponibilità dei
calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando
al fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto.
Con l’aggravante, per il solo GERVASONI, di cui all’art. 7, comma 6,
del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in
essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n.
33pf11-12.

19 - CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.C. SIENA S.P.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del
Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.

20 - la società A.S. VARESE 1910, a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato
PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da GERVASONI in occasione della gara SIENA –
VARESE del 21/05/2011.

21 - la società A.C. SIENA S.P.A., di responsabilità oggettiva ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.
GARA ALBINOLEFFE - SIENA del 29.05.2011 - s.s. 2010 - 2011

22 - GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA
Luigi e POLONI Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C.
ALBINOLEFFE s.r.l., per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-
SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri
soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed
altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della
pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno
costituito oggetto del procedimento n. 33pf11-12.

23 - CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio,
VITIELLO Roberto e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori
della società SIENA, e lo STELLINI collaboratore tecnico della
medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-
SIENA del 29 maggio 2011, in concorso tra loro e con altri
soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed
altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti
commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.

24 - la società U.C. ALBINOLEFFE s.r.l., a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a
proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti
sopra indicati, tesserati per la società SIENA, in occasione della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;

25 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi al proprio collaboratore
tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati e
di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio
da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati,
tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;

26 - CAROBBIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario,
all’epoca dei fatti rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena S.p.A., il
primo, e del Piacenza F.C. S.p.A. gli altri due, della violazione
dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del
codice di giustizia sportiva, il primo, per avere prima acquisito e,
quindi, fornito al Gervasoni informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena
del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato,
allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara,
come alterato; il Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo
avere ricevuto le suddette informazioni dal Carobbio, una rilevante
scommessa su un under riguardo all’esito della gara in questione,
realizzando una consistente vincita in denaro.

27 - PASSONI Dario, all’epoca del fatto calciatore dell’U.C. ALBINOLEFFE
s.r.l., per la violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi
di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di
effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, per avere
prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto
estranea all’ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara
Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione
del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte della stessa,
una scommessa dall’esito sicuro sul risultato di tale gara, come
alterato, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro.

28 - La società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai
sensi dell’ art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per
l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti, Filippo
CAROBBIO, come sopra indicato.

29 - La società U.C. ALBINOLEFFE S.r.l., a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia
Sportiva, per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti,
Dario PASSONI, come sopra indicato;

30 - L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il
preparatore dei portieri SAVORANI Marco, il preparatore atletico
D’URBANO Giorgio ed il capo osservatore tecnico FAGGIANO
Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA S.p.A.,
della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva,
per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale,
omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento
alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, appresi, il
primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione
tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione,
l’ALESSIO, il SAVORANI, e il D’URBANO, per come appresi quanto
meno nel corso della riunione tecnica pre partita; e dal FAGGIANO a
seguito di un colloquio personale con il calciatore Filippo Carobbio.

31 - la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva,
dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
mossi ai propri tesserati Conte Antonio, Alessio Angelo, Savorani
Marco, D’Urbano Giorgio e Faggiano Daniele.

 
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