Ecco Le 72 Pagine Di Palazzi 2/2

« Older   Newer »
  Share  
IlprincipinoMarchisio
view post Posted on 4/7/2011, 21:42     +1   -1




Appare, quindi, evidente che alcune delle condotte in esame appaiono coperte dal
precedente giudicato ma altre appaiono avere una natura ed un contenuto differente
rispetto a quelle già esaminate.
Con riferimento a queste ultime, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF
(CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri
parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato
che le condotte medesime appaiono presentare profili di rilievo disciplinare.
Tale considerazione attiene, in particolare, ai rapporti con il BERGAMO finalizzati a
discutere delle griglie, ad ottenere l'inserimento di determinati arbitri e, massimamente,
guardalinee e, infine, ad ottenere dal designatore una sensibilizzazione particolare
dell'arbitro prescelto.
Anche i dialoghi in esame vertenti su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
In ordine alla relativa qualificazione, va rimarcata la differente valutazione operata, a
suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in
esame. Infatti, la Procura, in tali fattispecie, contestò la violazione, in concorso formale, dei
previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un
indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato
art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del
risultato della gara laddove riteneva integrata la prova dell'avvenuto avvicinamento
dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti nelle decisioni richiamate
nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione,
sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1 allora vigente.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
della decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alle quale parimenti si
rimanda per l'indicazione della gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte.
Va però sottolineato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di
specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali
35
condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla
quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV K. RAPPORTI CON ALDO SPINELLI.
Si riportano, di seguito, le conversazioni ritenute rilevanti intercorse tra il Presidente
del Livorno (che disputava il campionato di serie A), Aldo SPINELLI, ed il designatore
arbitrale Paolo BERGAMO.
***
Telefonata prog. n. 14804 (del 3.01.2005 ore 16.32)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli. In particolare si deve rilevare in proposito che il Bergamo appella il suo
interlocutore come Presidente e, di contro, questi, parla dei successivi impegni della sua
squadra, coincidenti con quelli del Livorno. Inoltre l'interlocutore invita Bergamo ad andare
allo stadio a vedere il Livorno.
Da tali elementi questa Procura ritiene che l'interlocutore del BERGAMO debba
essere individuato nello SPINELLI.
Bergamo chiama Spine Ili esordendo con i complimenti per la sua apparizione in una
trasmissione televisiva.
Quindi i due interlocutori parlano di altri argomenti.
Bergamo, poi, chiede a Spinelli se è interessato a distribuire allo stadio una
pubblicazione che egli ha fatto in occasione di un memorial Picchi.
Quindi Spinelli invita Bergamo ad andare a vedere il Livorno e Bergamo risponde che
non sa se andrà, anche per evitare che si pensi che è tifoso del Livorno, ma che
comunque è sempre vicino con il pensiero.
***
Telefonata prog. n. 22098 (del 24.01.2005 ore 21.48)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere verosimilmente Bergamo
e Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per chiedergli se è contento di come è andata la partita
Livorno-Milan (terminata 1-0 ed arbitrata da Farina) della sera precedente ed in risposta
36
Spinelli dice che è contentissimo, soprattutto di Farina che è stato molto bravo e chiede a
Bergamo di ringraziarlo ("Contentissimo, guardi, contentissimo, ringrazi anche Farina,
perché è stato bravo").
Bergamo, poi, chiede a Spinelli quando arriva a Livorno per poterlo andare a
salutare.
***
Telefonata prog. n. 22402 (del 26.01.2005 ore 15.31)
Nelle perizie non è stato indicato il numero del/'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo e Spinelli si danno appuntamento per incontrarsi (conferma l'intenzione di
Bergamo esplicitata nella telefonata prog. 22098).
***
Telefonata prog. n. 33517 (del 8.03.2005 ore 10.12)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spine Ili:
Bergamo chiama Spine Ili che gli dice che è molto scontento dell'arbitraggio di
Racalbuto che viene definito, a più riprese, "scarso".
Bergamo ribatte che purtroppo, per una serie di motivi, non si potevano inserire in
griglia gli internazionali ed i migliori, in particolare Collina che, dovendo arbitrare in
Champions per regolamento UEFA, non poteva essere utilizzato in campionato, quindi la
rosa dei nomi era molto ristretta ed è uscito Racalbuto.
Spinelli dice a Bergamo che dovrebbero fare qualcosa per difendere la loro posizione
anche perché il loro Presidente (dell'A.I.A.) adesso se la prenderà con loro e ciò non è
giusto perché dovranno rispondere per colpa di arbitri scarsi.
Il contenuto ed il significato della presente telefonata sono resi ancora più chiari dalla
telefonata successiva.
***
Telefonata prog. n. 33566 (del 8.03.2005 ore 12.21)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
37
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per riprendere la telefonata precedente di circa due ore
prima ("Sì, dottore, sono di nuovo io, mi scusi per stamattina, ma ... "); i due interlocutori
parlano, prima, dell'arbitraggio di Racalbuto in Roma-Juventus; poi, di Tombolini che ha
arbitrato l'ultima gara del Livorno con il Palermo (del 6 marzo 2005, terminata 2-2).
Spinelli, dopo aver ricevuto risposta da Bergamo che non avrebbero potuto vedersi a
Livorno il giovedì successivo - perché Bergamo sarebbe stato a Roma ("No, giovedì siamo
a Roma da Carraro") - dice al suo interlocutore che si sarebbero visti la settimana
successiva ("Beh, ci vediamo allora la prossima settimana, eh").
Bergamo, infine, rassicura Spinelli che stavano preparando bene la gara successiva
del 13 marzo 2005 con il Brescia (U1.\ Noi stiamo preparando bene per Brescia. U2.\
Bene, ecco, mi raccomando").
La gara Brescia - Livorno, arbitrata da Nicola Ayroldi, è, poi, terminata 2-3.
***
Telefonata prog. n. 34879 (del 15.03.2005 ore 10.39)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli per congratularsi per la sonante vittoria del Livorno (Brescia
- Livorno 2-3 disputata il 31 marzo 2005, arbitrata da Ayroldi).
Spine Ili replica dicendo che hanno vinto nonostante l'arbitro gli abbia negato tre
rigori.
Quindi Bergamo chiede un appuntamento, ma, siccome è assente, Spinelli gli dice di
rivolgersi a Perotti ("Sì, c'è Perotti, oggi c'è Perotti giù, sì, volentieri ..... Gli dico di venire
da lei, semmai con Signorelli, con tutt'e due, eh") e Bergamo dice che possono vedersi
presso la sua agenzia ("Eh, gli dica che io l'aspetterei nella mia agenzia") alle quattro o
alle cinque ("Alle quattro ... O alle cinque, basta che loro ... "), ricevendo l'assenso dei
Spinelli sull'orario ("Okay, okay").
In particolare, Bergamo intendeva fare da tramite con il Penarol (società uruguaiana)
che voleva far vedere al Livorno dei suoi giocatori per un torneo da disputare a Livorno
("siccome mi stanno cercando dall'Uruguay per fare un torneo a Livorno, il "Penarol" vuoi
farvi vedere dei giocatori").
38
***
Telefonata prog. 44144 (del 5.05.2005 ore 17.15)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) ma
gli interlocutori, anche per le questioni trattate, appaiono essere fondatamente Bergamo e
Spinelli:
Bergamo chiama Spinelli il discorso si incentra sul prossimo impegno di campionato
del Livorno con il Siena (terminata 3-6 ed arbitrata da De Santis); Spinelli sottolinea
l'importanza dello stesso e riceve rassicurazioni da Bergamo sul fatto che "la stanno
preparando bene".
Infine Bergamo chiede a Spinelli di fare allenare con la prima squadra un giovane di
nome Fiorotto; Spinelli dice che si ricorderà di questo giocatore e che la domenica
successiva lui e Bergamo si sarebbero incontrati (" ... poi domenica ci vediamo tanto, no?),
ricevendo l'assenso di Bergamo (''Va bene").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1 \C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta dello
SPINELLI appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare.
Per quel che concerne la società livornese, il materiale documentale acquisito agli
atti del procedimento, ha rivelato la sussistenza di frequenti e confidenziali contatti tra il
Presidente della società Aldo SPINELLI ed il designatore arbitrale Paolo BERGAMO, nel
corso dei quali il primo non si limita ad esprimere, di volta in volta, apprezzamenti positivi o
giudizi negativi nei confronti del direttore di gara che ha diretto la partita in cui era
impegnata la propria squadra, ma pretende garanzie con riferimento alla designazione
dell'arbitro per le gare successive, sottolineando al proprio interlocutore la delicatezza e
l'importanza delle stesse e ricevendo anche rassicurazione da parte del Bergamo, nel
senso che i designatori arbitrali stavano provvedendo a "preparare bene la gara" in
questione, con chiaro riferimento ad una particolare attenzione nei confronti della società
livornese.
Da tali conversazioni emerge anche la impropria commistione di interessi tra il
massimo dirigente del Livorno ed il designatore arbitrale, laddove Bergamo si ingerisce in
questioni prettamente riguardanti la gestione della società e coinvolgenti interessi propri e
39
specifica di quest'ultima, in particolare facendo da tramite per curare i contatti del Livorno
con altra società straniera al fine di visionare alcuni giocatori di quest'ultima ritenuti
interessanti ed ancora laddove chiede allo Spinelli di fare allenare con la prima squadra
del Livorno un giovane calciatore, verso il quale egli mostra particolare interesse.
Le condotte in questione, in particolare quelle in cui il Presidente Spinelli chiede ed
ottiene rassicuranti dichiarazioni circa la designazione del direttore della gara successiva
della propria squadra, non solo sembrano evidentemente idonee a perseguire il risultato di
un trattamento di "favore" nei confronti della propria società sportiva, ma si rivelano anche
produttive in tal senso, dal momento che il designatore arbitrale, in più di una occasione,
rassicura il proprio interlocutore riguardo al fatto che questa "attenzione" ci sarà ("stiamo
preparando bene la gara).
Infine, anche le conversazioni su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
In ordine alla qualificazione delle condotte esaminate è necessario ripetere quanto
osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi, va rimarcata la differente
valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti
analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in tali fattispecie, contestò la violazione, in
concorso formale, dei previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di
condotte tese ad ottenere un indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre,
contestò la violazione del citato art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del
regolare svolgimento o del risultato della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova
dell'avvenuto avvicinamento dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti
nelle decisioni richiamate nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero
integrata la sola violazione, sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1
allora vigente.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si
40
rimanda per l'indicazione della gravità, protrazione e invasività delle rispettive condotte,
per come accertate a carico di questi ultimi.
Va però sottolineato che il contrasto ermeneutico e valutativo evidenziato, nel caso di
specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con riferimento a tali
condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla
quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV L. RAPPORTI CON GIACINTO FACCHETTI.
CONTATII CON APPARTENENTI ALL'AIA
Dall'esame degli atti sono emersi contatti intercorrenti tra il Presidente
dell'Internazionale Facchetti e vari esponenti del settore arbitrale che assumono rilevanza,
oltre che per la specificità dei contenuti, anche perché costituiscono elementi dimostrativi
del rapporto privilegiato, quanto meno rispetto alla generalità delle altre società, che la
società sportiva in questione poteva vantare, all'epoca, con il mondo arbitrale in molte sue
componenti.
Giova ricordare in proposito che Paolo Bergamo, nella stagione sportiva 2004/05,
insieme al sig. Pierluigi Pairetto, era Commissario della Commissione nazionale arbitri di
serie A e B mentre Giacinto Facchetti (deceduto il 4 settembre 2006), nella stagione
sportiva 2004/05 era Presidente dell'lnter e Massimo Moratti era socio di riferimento
dell'lnter (cfr. audizione sig. Moratti del 31 marzo 2011).
Gennaro MAZZEI, all'epoca dei fatti era Vice Commissario della Commissione
Nazionale arbitri di serie A e B, con l'incarico di preparatore tecnico degli assistenti. In
relazione alla sua funzione, proponeva "una griglia col nome di due assistenti per ciascuna
partita ai designatori, che utilizzavano in autonomia tali mie proposte" (cfr., a tal proposito,
audizione innanzi Procura in data 3 marzo 2011).
Massimo De Santis era Arbitro internazionale di CAN A e B nella stagione 2004/05 (e
sino alla stagione 2005/06, al termine della quale è stato deferito nell'ambito del
procedimento disciplinare meglio noto come "calciopoli").
Nella stagione sportiva 2004/05 il sig. Lanese era Presidente dell'A. I. A. , è stato uno
dei soggetti deferiti nell'ambito del processo sportivo denominato "calciopoli" per aver
"tradito il proprio compito istituzionale di tutela della categoria ed il proprio dovere di ligia
osservanza delle norme federali e di settore" (cfr. pago 73 C.U. n.1/CF del 25 luglio 2006).
Si rammenta che la Commissione d'Appello Federale con decisione del 14 luglio 2006
41
(C.U. n.1/C), ha irrogato al sig. Lanese la sanzione di 2 anni e 6 mesi di inibizione,
successivamente confermata dalla Corte Federale, con decisione di cui al C.U. n.1/CF del
25 luglio 2006 , "tenuto conto dell'opacità delle condotte ascrittigli, in particolare modo
incompatibili con il prestigio della carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, e
del conseguente disdoro provocato per il prestigio della categoria (cfr. pago 79 C.U. n.1/CF
del 25 luglio 2006 ). Successivamente, tale sanzione è stata ridotta dagli Organi Arbitrali
presso il C.O.N.I.
Di seguito si riporta il contenuto sintetico dei contatti fra il Presidente
dell'INTERNAZIONALE e appartenenti al settore arbitrale, facendo rinvio, per il testo
integrale, alla relazione depositata in atti.
FACCHETII - BERGAMO
Telefonata prog. n. 4853 (del 26.11.2004 ore 09.51)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori discutono di chi mettere nella griglia per la successiva giornata di
campionato nella quale si affrontavano Inter e Juventus.
Nella stessa telefonata Facchetti si lamenta di "qualche problemino" con Bertini, ma
Bergamo precisa che se fosse designato tale arbitro, ci avrebbe parlato lui ("semmai ci
parlo").
Si sottolinea che, la sera precedente a tale telefonata, Facchetti aveva parlato con
Gennaro Mazzei, vice commissario CAN, con il quale aveva parlato degli assistenti per la
stessa gara.
Per completezza d'analisi, si evidenzia che oggetto di attenzioni giornalistiche è stato
individuare chi, tra i due interlocutori, sia stato a pronunciare il nominativo dell'arbitro
Collina.
A tal proposito:
a) nella relazione di perizia fonica l'ing. Porto, perito del Tribunale napoletano,
attribuisce la pronuncia della parola "Collina" al sig. Bergamo;
b) alla luce di quanto affermato dal perito come indicato al punto sub a) appare
particolare la posizione assunta dal sig. Bergamo che, sia con gli organi di stampa (cfr. ad
es. www.lastampa.itlsportlcmsSezionilcalcio/201 004articoli/26336 girata.asp), che, anche
nel corso dell'audizione innanzi a questo Ufficio (in data 21 dicembre 2010), ha precisato
"che il nome di Collina, lo pronunciò Facchetti ed io immediatamente dopo gli confermai
42
che sarebbe stato inserito in quella griglia insieme ad altri arbitri internazionali" (cfr.
audizione del 21 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 12447 (del 23.12.2004 ore 16.05)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
La telefonata appare rilevante in quanto Facchetti dice a Bergamo di passare da
Moratti che aveva un "regalino" per lui.
Bergamo, innanzi a questo Ufficio, ha ricordato la telefonata in questione precisando
di ritenere "senza meno di averlo ricevuto", ma di non ricordare "a distanza di tempo di che
omaggio si trattasse" (cfr. aud. Bergamo 21/12/10).
Moratti, a tal proposito, in sede di audizione, non ha escluso che, essendo vicino il
Natale, potesse aver "predisposto la consueta strenna natalizia", potendo, comunque,
escludere "che ave il regalo .... Fosse stato predisposto e/o consegnato che lo stesso
fosse di valore rilevante o diverso dalla oggettistica che viene usualmente predisposta per
le festività".
La telefonata in esame dimostra, in ogni caso, la consuetudine di rapporti fra
Bergamo e Facchetti e il fatto che il regalo di cui si parla nella telefonata non fosse stato
trasmesso con modalità ufficiali.
In relazione all'andamento del campionato dell'lnter, Bergamo, nella telefonata in
esame, dopo aver precisato che anche lui voleva parlare con Moratti, " ... , per fare così
qualche riflessione insieme, ... ", precisa che "è una situazione che vorrei proprio anch'io
aiutarvi a ... a raddrizzare, perché insomma la squadra non merita mica la posizione che
ha, se no guarda che i sacrifici vengono vanificati proprio".
Appare quasi superfluo osservare che il contenuto di tali affermazioni appare del
tutto contrastante con il ruolo e la funzione in quel momento ricoperti dal Bergamo.
Nella stessa conversazione, Facchetti fornisce a Bergamo il cellulare di Moratti.
***
Telefonata prog. n. 14813 (dello 03.01.2005 ore 16.45)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
43
La telefonata appare rilevante in quanto Bergamo invita Facchetti a cena a casa sua
a Livorno, in occasione della gara Livorno-Inter; Bergamo si è preoccupato di far presente
che a tale cena Facchetti avrebbe potuto portare una "persona fidata" .
In sede di audizione (cfr. 21 dicembre 2010), innanzi a questo Ufficio, Bergamo ha
confermato la cena in questione, pienamente comprovata dalle telefonate successive.
***
Telefonata prog. n. 15271 (dello 05.01.2005 ore 16.16)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n.335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti;
Telefonata prog. n. 15338 (dello 05.01.2005 ore 18.31)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
nella telefonata il primo interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti:
Le due telefonate (prog. 15271 e 15338 in pari data) appaiono rilevanti in quanto
confermano che vi fu una cena a Livorno tra Bergamo e Facchetti (presente in quella città
in occasione della gara Livorno-Inter), e, conseguentemente, dimostrano l'esistenza
quanto meno di una cena riservata con il sig. Facchetti, all'epoca dei fatti
dirigente/presidente dell'Internazionale, svoltasi nell'abitazione privata del sig. Bergamo, al
riparo da occhi indiscreti (ma solo di "persone fidate": cfr. prog. 14813) e con modalità
(Bergamo dice a Facchetti: Quando te arrivi mi chiami e ti dico dove sono" e, poi, "Appena
esci sulla tua destra vedi una macchina ferma con le luci. .. le frecce di posizione accese")
finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
In sede di audizione, Bergamo ha precisato che, nella stagione sportiva 2004/05,
aveva invitato a cena in distinte circostanze Facchetti, Galliani (che declinò l'invito) e
Moggi con Giraudo.
Bergamo ha, poi, precisato di aver avuto "anche altri incontri con tesserati, non
connotati da pubblicità" ed in particolare, ha ricordato di un "pranzo con il Presidente
Moratti e le rispettive signore, presso la sua abitazione estiva a Forte dei Marmi, al termine
della mia terza stagione da designatore, quando l'lnter perse lo scudetto in concomitanza
con la sconfitta all'ultima giornata della Lazio" e, poi, nella stagione sportiva 2004/05
pranzò "con il presidente della Salernitana, Aliberti".
44
Bergamo ha aggiunto che "è possibile che negli incontri suddetti si sia parlato di
arbitraggi sfavorevoli per errori arbitrali, ma in un contesto di dialettica e nel rispetto dei
ruoli" (cfr. verbale 21/12/10).
***
Telefonata prog. n. 16373 (dello 09.01.2005 ore 12.33)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti;
Telefonata prog. n. 16771 (del 10.01.2001 ore 11.44)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Le suindicate telefonate appaiono rilevanti alla luce delle seguenti osservazioni.
Nella telefonata 16373: Bergamo e Facchetti parlano della gara che dovrà essere
arbitrata da Bertini che "viene predisposto a fare una bella gara".
Nella telefonata 16771 gli interlocutori parlano dell'arbitro e degli assistenti da inviare
ad arbitrare mercoledì per la Coppa Italia: in particolare Bergamo illustra a Facchetti chi
aveva intenzione di inviargli come tema arbitrale ("mercoledì avevo intenzione di mandarti
come assistenti. .. siccome a Bologna non è una partita scontata, secondo me, avevo
intenzione di metterti Geminiani e Niccolai, che sono due toscani bravi" e "Avevo
intenzione di mandarti Gabriele").
In relazione a tale conversazione, Moratti, in sede di audizione, ha riferito che non ne
era a conoscenza e che, in ogni caso, a suo avviso "il fine di Bergamo era di far passare
cose scontate come se si trattasse di favori, ovvero finalizzate a tenere un buon rapporto".
***
Telefonata prog. n. 18780 (del 17.01.2005 ore 10.50)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
nella telefonata il primo interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti:
La telefonata appare rilevante in quanto Facchetti dice a Bergamo che gli lascerà,
nella reception dell'hotel Michelangelo di Milano, due tessere (relativa alle gare dell'lnter)
ed una borsa.
45
Su tale circostanza Bergamo ha affermato di non ricordare della borsa e del suo
contenuto, ma di non poterlo escludere, aggiungendo che "potrei ipotizzare che potesse
essere il borsone con il materiale sportivo dello sponsor tecnico di cui la società faceva
omaggio"; ha precisato che la dazione dei regali da parte di società di calcio "doveva
essere comunicata all'AIA, per specificarne la natura" ed ha escluso "di aver ricevuto altri
regali al di fuori di questa prassi consuetudinaria e della relativa procedura di
comunicazione". (cfr. aud. Bergamo 21/12/10).
***
Telefonata prog. n. 22554 (del 27.01.2005 ore 14.47)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Bergamo si duole con Facchetti del risultato della gara Inter-Chievo (terminata 1-1)
perché Paparesta (arbitro della gara) era "preparato a farla bene" e precisa che Palanca,
designato per la partita di Coppa Italia, Atalanta-Inter del 27 gennaio 2005 farà "una bella
partita".
Tale gara è, poi, terminata con la vittoria dell'lnter fuori casa per 0-1.
***
Telefonata prog. n. 22990 (del 30.01.2005 ore 14.48)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Nella telefonata in esame i due interlocutori parlano del rapporto conflittuale tra
Roberto Mancini (all'epoca dei fatti allenatore dell'lnter) e Matteo Trefoloni (arbitro CAN A).
Facchetti dice di aver parlato con Mancini; Bergamo dice di aver fatto lo stesso con
Trefoloni, rassicurando Facchetti che l'arbitro della gara Palermo - Inter (Trefoloni) del 30
gennaio 2005 (poi terminata 0-2), farà una bella gara.
***
Telefonata prog. n. 23611 (del 02.02.2005 ore 10.25)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori commentano la direzione di gara di Trefoloni, arbitro in Palermo -
Inter del 30 gennaio 2005, e della simulazione del calciatore Brienza del Palermo.
46
Poi commentano la designazione di Racalbuto per la gara di campionato Inter -
Atalanta.
Facchetti chiede se l'lnter si deve preoccupare di Racalbuto, perché lui ci ha litigato
("io ci ho litigato"), ma Bergamo lo rassicura perché "gli ho parlato ..... lo ci ho già parlato,
ho parlato con gli assistenti e ora nel pomeriggio ci siamo dati di nuovo un appuntamento
telefonico per tenerlo tranquillo ...... Ma ci parlo... ci ho già parlato e ci riparlo nel
pomeriggio, stai tranquillo".
La gara, disputata mercoledì 2 febbraio 2005 è, poi, terminata 1-0 per l'lnter.
***
Telefonata prog. n. 29758 (del 25.02.2005 ore 09.53)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare fondatamente essere Facchetti:
I due interlocutori commentano la gara Udinese - Inter, del 19 febbraio 2005,
terminata 1-1 con goal del pareggio dell'Udinese al 45° del secondo tempo. In porta per
l'lnter vi era Toldo (di cui si fa cenno nella telefonata).
Poi Bergamo tranquillizza il suo interlocutore, dice che, per la gara del 27 febbraio
Inter - Milan (terminata 0-1 ed arbitrata da De Santis), farà una griglia ampia con Collina -
Trefoloni - Messina - De Santis e che designerà come assistenti Griselli e Mitro.
Bergamo, poi, aggiunge "No, ma hai visto, no? Che le cose ..... Eh, eh, l'importante
che ci sia la disponibilità da parte di tutti nell'accettare, vedrai che le cose vanno bene".
***
Telefonata prog. n. 41702 (del 26.04.2005 ore 11.36)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
I due interlocutori parlano della gara con la Juve del 20 aprile 2005, terminata 0-1 per
l'lnter (arbitro De Santis).
Bergamo dice a Facchetti che "c'ho tenuto molto alla partita con la "Juventus",
credimi, perché la partita era stata preparata bene e - inc. -, la partita è stata - inc. -
proprio bene, a parte che lui deve pensare al mondiale, non può pensare ad altre storie,
quindi mi ha ... mi ha accontentato in quella partita, sì, devo dire di sì".
***
47
Telefonata prog. n. 45456 (deI1'11.05.2005 ore 16.05)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Alla vigilia dell'incontro di Coppa Italia, Cagliari - Inter del 12 maggio 2005 (terminata
1-1 ed arbitrata da Bertini) Facchetti chiama Bergamo e dice di aver "controllato lo score"
con l'lnter dell'arbitro Bertini. Fino a quel momento nelle partite arbitrate da Bertini, l'I nter
aveva avuto quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.
Facchetti chiede di riferire all'arbitro Bertini che "domani è determinante".
Bergamo rassicura Facchetti dicendo che nello score la voce "vittoria" ("Beh, una la ...
dici te, una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per "vu", eh, (ride)) sarà
modificata, intendendo che lo score sarà 5 vittorie 4 pareggi e 4 sconfitte, e che,
comunque, la partita "ma viene bene, vedrai, perché è un ragazzo intelligente e ha capito
come si cammina. C'è voluto un po' per capire, ma insomma, meglio tardi che mai".
Poi Bergamo, con riferimento alla gara Inter-Livorno di domenica 15 maggio 2005
(terminata 1-0 ed arbitrata da Brighi), dice a Facchetti che la partita è tranquilla e quindi
avrebbe mandato un esordiente e chiedergli se è d'accordo ("Ci mettiamo anche un
esordiente, per voi non è un problema, vero?"), ricevendo il consenso di Facchetti.
Bergamo, in particolare, fa riferimento all'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, fratello "più
giovane e più bravo" di Mario Mazzoleni, che, però, come accennato, non sarà designato.
Bergamo, infine, chiede 4 biglietti per la gara e si riserva di comunicare i nomi dei
suoi amici destinatari dei biglietti.
***
Telefonata prog. n. 45994 (del 14.05.2005 ore 10.00)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Bergamo dice a Facchetti che sta cercando, "in tutte le maniere" ("l'avrai visto con
Bertini"), di creare "quello spirito .... tra noi e la squadra" (atteso che vari giocatori dell'lnter
ed anche l'allenatore Mancini, erano soliti protestare) ed "un clima positivo" e, pertanto,
suggerisce a Facchetti di far adottare all'lnter un atteggiamento distensivo con gli arbitri.
***
FACCHETTI PAIRETTO
48
Va premesso che, nel corso dell'audizione, innanzi a questo Ufficio, il sig. Pairetto ha
evidenziato che il rapporto personale con Facchetti, dopo "un'amicizia nata sui campi di
calcio quando ancora arbitrav(o)a", è "proseguita quando lui è diventato dirigente e
Presidente dell'lnter" (cfr. aud. del 28 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 24172 (dello 02.02.2005 ore 10.28)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 in uso a Facchetti:
Dopo aver parlato di questioni legate ad una Commissione arbitri Uefa, Pairetto dice
che sta preparando bene ("prepariamo anche poi bene i. .. sai, per la prossima sempre") e,
poi, commenta con Facchetti che la squadra dell'lnter ultimamente sta andando
abbastanza meglio.
***
Telefonata prog. n. 26646 (dell'11.02.2005 ore 19.52)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a PaireUo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Facchetti chiede a PaireUo lo stato di forma di Trefoloni ("Sì, hai messo in forma
Trefoloni?"), arbitro designato per la gara del 12 febbraio 2005, Inter - Roma, terminata 2-
O, in quanto in passato vi erano stati dei problemi dell'arbitro senese con Mancini,
allenatore dell'lnter.
Pairetto conclude il colloquio precisando che si tratta di "cose private" (,'Perché sai
che sono sempre cose private, eh") di cui sono a conoscenza solo loro due ("Non si
sanno, ecco, queste cose qui, è proprio una cosa, ecco, tra te e me").
Con particolare riferimento a tale telefonata Pairetto, nell'audizione del 28 dicembre
2010, ha riferito a questo Ufficio che:
l'espressione usata da Facchetti se Trefoloni è stato "messo in forma", "al di là del
suo significato lessicale, debba essere interpretata nel senso che lui in realtà volesse
chiedermi in modo informale, stante il mezzo telefonico che stava usando, se l'arbitro
fosse in forma. Preciso che non ebbi alcun dubbio al riguardo poiché conoscevo la
persona come di grande educazione e rispetto nei confronti del suo interlocutore anche
nelle occasioni in cui si lamentava di presunti torti subiti";
in relazione alla raccomandazione fatta a FaccheUi:"mi raccomando, sai che son
sempre cose private, eh?! ...... Non si sanno ecco queste cose qui, è proprio una cosa fra
49
di noi", Pairetto ha precisato che "con tale raccomandazione intendevo sottolineare
l'esigenza che il contenuto dei nostri discorsi sulle designazioni delle competizioni
internazionali non venisse divulgato anzitempo ai giornalisti, in quanto l'ufficializzazione
delle designazioni stesse avveniva solo settantadue ore prima della relativa gara. Pur
non avendo fatto cenno al mio interlocutore che oggetto della raccomandazione fossero le
designazioni internazionali ciò era assolutamente scontato poiché anche in altre occasioni
in cui parlammo di designazioni internazionali feci la stessa raccomandazione, né vi era
alcuna possibilità che vi fosse alcun riferimento al Trefoloni, in quanto egli era già stato
sorteggiato e pubblicizzata la sua designazione".
Appare evidente che la giustificazione fornita dal Pairetto rispetto al contenuto della
telefonata non è credibile né convincente, in quanto dalla obiettiva lettura della trascrizione
rimane evidenziato che la conversazione non attiene solo alla mera designazione
dell'arbitro ma anche, e soprattutto, alle altre circostanze ben esplicitate nel corso della
telefonata.
***
Telefonata prog. n.38047 (del 17.03.2005 ore 21.32)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare verosimilmente essere Giacinto Facchetti:
Pairetto augura "in bocca al lupo" a Facchetti per una gara di Champions dell'lnter.
***
Telefonata prog. n.38440 (del 20.03.2005 ore 11.43)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 in uso a Facchetti:
Pairetto chiama Facchetti per chiedere due biglietti per la partita dell'lnter.
***
Telefonata prog. n. 40530 [erroneamente indicata in alcuni indici con il prog. 40503]
(del 31.03.2005 ore 11.32)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata);
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore appare verosimilmente essere Facchetti:
50
Sabato 2 aprile 2005 si dovevano giocare alcuni degli anticipi del campionato (e tra
questi Bologna - Inter), ma le gare non furono giocate a causa della morte del pontefice
Karol Wojtyla, deceduto il 2 aprile 2005.
Il 31 marzo - giorno della telefonata in esame - Facchetti e Pairetto, dopo aver
commentato alcune gare internazionali, discutono dell'imminente incontro Bologna-Inter
(poi disputatosi il 9 aprile 2005 e terminato 0-1)
Pairetto spiega che "per sabato è importante" e che "Noi mettiamo giù tutti arbitri
internazionali, perché credo metteremo insieme le partite ... quelle, sai, "Milan - Inter" e .... ,
anche perché dobbiamo mettere insieme quelle perché, per mettere dentro Collina ... ".
***
Telefonata prog. n. 43117 (del 12.04.2005 ore 10.21)
Utenza intercettata n.335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/281033 in uso a Facchetti:
Pairetto chiede due biglietti per una partita dell'lnter.
FACCHETII - MAZZEI
Telefonate tra Gennaro MAZZEI, all'epoca Vice Commissario della Commissione
Nazionale arbitri di serie A e B, con l'incarico di preparatore tecnico degli assistenti e
FACCHETII. Il primo, in relazione alla sua funzione, proponeva "una griglia col nome di
due assistenti per ciascuna partita ai designatori, che utilizzavano in autonomia tali mie
proposte" (cfr., a tal proposito, audizione innanzi Procura in data 3 marzo 2011) e Giacinto
Facchetti.
* * *
Telefonata prog. n. 61 (del 25.11.2004 ore 17.50)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore nomina Giacinto riferibile al Facchetti (cfr. anche successivo prog. 69);
Telefonata prog. n. 69 (del 25.11.2004 ore 17.51)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Le due telefonate (interrotte dalla caduta della linea telefonica) possono essere lette
congiuntamente.
51
Facchetti, sapendo che Mazzei si sta recando a Coverciano, chiede di scegliere ("Eh,
sceglili ... sceglili bene per ... per domenica sera, eh") bene gli assistenti (evidentemente
per la gara che riguarda l'lnter) e Mazzei risponde che indicherà il numero 1 ed numero 2
e cioè IVALDI e PISACRETA.
Facchetti, poi, aggiunge che per l'arbitro ci vuole il numero uno ("E il numero uno
degli arbitri") e che non devono fare i sorteggi ("Lì non devono fare sorteggi, lì devono ... "),
alla domanda di Mazzei "come si fa" (n.d.r.: a non fare i sorteggi), Facchetti dice "Ma dai".
Quando riprende la conversazione - in seguito alla caduta della linea telefonica -
Mazzei spiega come funziona la formazione della griglia e delle preclusioni, e, dopo aver
detto che i designatori "devono studiare una griglia dove le possibilità sono più alte per lui",
rassicura Facchetti dicendogli che dopo ne avrebbe parlato con Bergamo.
Dall'esame delle suindicate telefonate si evince, quindi, che il sig. Facchetti
esercitava pressioni per la designazione degli assistenti di gara per la partita successiva e
riceveva riscontro dal Vice Commissario che lo rassicurava rispondendogli che avrebbe
indicato il numero 1 e il numero 2.
***
Telefonata prog. n. 3599 (del 11.12.2004 ore 16.29)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Mazzei e Facchetti parlano di un possibile incontro per l'indomani e si accordano
sulle modalità di ritiro da parte di Mazzei di due biglietti per lo stadio.
***
Telefonata prog. n. 3629 (del 12 [in alcuni indici è erroneamente indicato
1'11 ].12.2004 ore 16.29)
Utenza intercettata n. 335/1016272 in uso a Mazzei (in uscita)
Utenza collegata n. 335/455781 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Facchetti:
Facchetti e Mazzei riprendono il discorso, affrontato il giorno prima, di un loro
incontro e dei biglietti.
Facchetti indica un orario in cui possono vedersi ("Ah, allora ci vediamo verso che
ora? Alle undici?"), ma Mazzei dice che gli manderà a prendere i biglietti "l'avvocato
Borrello, che è della procura arbitrale", perché "tanto i biglietti li piglia lui", mentre loro due
52
parleranno "con calma allo stadio", perché li dove sta Facchetti "ci son giornalisti,
fo tog rafi" .
Quando Facchetli aggiunge che vuoi regalargli subito una maglia (dell'lnter)
promettendogli di fargli avere "anche le altre", Mazzei dice che la maglia "me la lasci
all'albergo a nome mio, non darla in mano all'avvocato Borrello".
Il discorso prosegue sugli assistenti della gara dell'lnter Consolo e Niccolai; Mazzei
dopo aver detto che sono bravi aggiunge "poi oggi all'una li vado a salutare e li vedo io
ok?".
Sul significato di tale frase, obiettivamente non equivoca, il Mazzei non ha fornito una
giustificazione alternativa credibile e convincente.
FACCHETII - DE SANTIS
Telefonata prog. 4532 (del 01.03.2005 ore 11.31)
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in entrata)
Utenza collegata n. 02/7715330 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) numero telefonico della sede
dell'lnter; interlocutore Giacinto Facchetti:
Facchetti ( dalla sede del/'Inter) chiama De Santis per dire che ci teneva a salutarlo
perché non era riuscito a farlo al termine dell'incontro Inter - Milan, del 27 febbraio 2005,
arbitrata da De Santis e terminata 0-1.
A tal proposito, De Santis dice a Facchetti di non preoccuparsi (dei mancati saluti nel
post gara) e riferisce a Facchetti che "lui è stato gentilissimo".
I due, poi, commentano la partita e De Santis dice a Facchetti che se la può
prendere solo con la fortuna ("solo con la fortuna te la puoi prendere"), perché la partita
era da pareggio, poi c'è stato un episodio che ha cambiato la partita.
***
Contatto prog. 8046 (del 24.03.2005 ore 18.57)
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a soggetto a Giacinto
Facchetti:
Tale sms conferma che c'erano contatti telefonici tra De Santis e Facchetti al quale il
primo dava del "tu".
***
Telefonata prog. 8063 (del 24.03.2005 ore 19.41)
53
Utenza intercettata 335/6372197, in uso a De Santis (in entrata)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a Giacinto Facchetti:
I due interlocutori parlano di vari argomenti ed, in particolare, dell'ultimo derby con il
Milan (cfr. prog. 4532 del 1 marzo 2005); poi si scambiano gli auguri di Pasqua.
***
LANESE - FACCHETII
Telefonata prog. 62981 (deI/'8.02.2005 ore 12.41)
Utenza intercettata 335n587178, in uso a Lanese (in uscita)
Utenza collegata n. 335/281033 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) in uso a Giacinto Facchetti:
Lanese chiede a Facchetti dei biglietti per un amico per la partita di sabato 12
gennaio 2005, Inter - Roma.
Lanese, poi, dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal
loro OK (,'Perché so che ora questi designatori saranno un po' condizionati dalla vostra ...
dal vostro okay, no?")
***
Telefonata prog. 7799 (del 10.05.2005 ore 15.51)
Utenza intercettata 335/7587178, in uso a Lanese (in entrata)
Utenza collegata n. 02/7715330 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria /'8 aprile 2011) numero telefonico della sede
dell'lnter; interlocutore Giacinto Facchetti:
Facchetti chiama Lanese per parlare della partita Brescia - Inter (terminata 0-3 ed
arbitrata da Paparesta).
Lanese dice che GHIRONI avrebbe chiamato Facchetti il giorno successivo per
mettersi d'accordo, entrambi dicono che gli daranno una mano.
Lanese chiede tre maglie della squadra.
Facchetti dice che dovranno essere affrontati i problemi dei designatori.
Lanese dice che a breve Carraro avrebbe convocato una riunione per fare tutte le
nomine, anche quelle dei designatori, ed aggiunge che bisogna stare attenti a quello che
si fa.
Lanese, infine, dice che prima bisogna vedere la progettualità e poi scegliere i nomi.
NUCINI - FACCHETTI
54
Telefonate tra Danilo Nucini, nella stagione 2004/05 (al termine della quale smette di
arbitrare) è stato arbitro di CAN A e B, con 4 presenze in serie A e Giacinto Facchetti.
Preliminarmente si osserva che in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, l'allora
Ufficio indagini ha già svolto, nella stagione sportiva 2006/07, indagini (indagine 441 In
2006/07) che sono, poi, confluite nel procedimento che si è concluso con deferimento
(nota n.4349/602 quinvicies PF 06/07 del 23 aprile 2008) dei sigg.ri Moggi, Fabiani,
Franza Bonsignore e numerosi arbitri, per la nota vicenda delle "schede svizzere".
A tal proposito la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul
C. U. 13/CDN 2007/08 del 6 agosto 2008, ha precisato che "sui rapporti tra Nucini e
Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili .... " (cfr. pag.7 del suindicato
C.U.13/CDN).
Ciò premesso, deve sottolinearsi che, nel corso del procedimento penale n.13328/08
R.G., a carico di Ambrosino + altri, in ordine ai rapporti tra Nucini e Facchetti, ma non solo,
sono risultate confermate e/o sono emerse le seguenti ulteriori circostanze, di seguito
riportate in estrema sintesi:
a) nell'estate 2002 (cfr. pag.131 ud. dibatt.15/3/11 escussione Nucini) iniziarono i
rapporti (colloqui telefonici e non), e si intensificarono nell'autunno 2003 tra il sig. Nucini,
all'epoca dei fatti arbitro in attività ed il sig. Facchetti, prima dirigente e poi presidente
dell'lnter.
Da tale periodo Nucini svolse il compito di "cavallo di Troia" (definizione usata dallo
stesso Nucini nell'udienza dibattimentale in esame) al fine di acquisire informazioni, utili
per Facchetti, in relazione all'organizzazione di Moggi-Fabiani-De Santis;
b) nel corso dei loro rapporti Nucini raccontò a Facchetti della già nota "iniziazione"
presso l'Hotel Concorde di Torino (cfr. escussione Nucini pag.85 e ss. ud.dibatt. 26/5/09).
In particolare Nucini venne invitato il 25 settembre 2003 (cfr. escussione Nucini
pag.68 e ss. ud. dibatt. 15/3/11) ad un incontro con Moggi e Fabiani.
Nucini ha riferito che in tale occasione Moggi telefonò ai due designatori (cfr. pago 81
ud. dibatt. 15/3/11) e ricevette una scheda telefonica da Fabiani per comunicare
direttamente con lui (cfr. pag.68 e 81 ud. dibatt. 15/3/11) e mantenere, quindi, i contatti
con l'organizzazione (cfr. anche escussione del teste Gianfelice Facchetti, pago 12 udienza
dibattimentale del 15 marzo 2011), di cui facevano parte De Santis, Bergamo e Pairetto
che formavano il vertice di tale organizzazione (cfr. pag.19 ud. dibatt.15/3/11) che
esercitava "un potere di controllo molto ramificato all'interno del calcio" (cfr. pag.12 ud.
dibatt.15/3/11 );
55
c) nell'anno 2004, quando Facchetti e Nucini intrattenevano rapporti, il sig. Nucini fu
designato come quarto uomo per la gara Inter -Parma del 26 settembre 2004 (cfr.
pagA9);
d) in relazione ad una gara Ascoli-Fiorentina, Nucini, arbitro di quell'incontro,
ricevette una telefonata da Fabiani che gli disse "di dare addosso alla Fiorentina" (cfr.
escusso Gianfelice Facchetti, ud. dibatt. 15/3711);
e) in relazione ad una gara Avellino-Messina, arbitrata da Nucini, quest'ultimo
avrebbe detto a Giacinto Facchetti che "in quella partita aveva fatto qualcosa non del tutto
regolare, quella partita .... In quella partita vennero fischiati due rigori a favore del
Messina" (cfr. escusso Gianfelice Facchetti ud. dibatt. 15/3/11 pagg.28 e 55).
La gara del 12 ottobre 2003 terminò 2-0 a favore del Messina con due espulsi
dell'Avellino (cfr. pag.76 ud. dibatt. 15/3/11).
Nucini, ha, poi, dichiarato che al termine di tale gara fu chiamato al telefono da
Fabiani che gli disse "ricordati chi sono gli amici" (cfr. pag.75 ud.dibatt. 15/3/11) ed ha
ricordato che il giorno dopo l'incontro "sulla Gazzetta dello sport esce un articolo che sul
telefonino di Zeman prima della gara sarebbe comparso un messaggio che diceva "oggi
perderai due a zero e con due espulsi" (cfr. pagg.77-78 ud.dibatt. 15/3/11).
f) è, altresì, emerso (cfr. pag.143 ud. dibatto 15/3/11) che il sig. Nucini ha avuto la
possibilità di effettuare alcuni colloqui di lavoro con assicurazioni e con alcune banche; tra
queste, in particolare, con la Banca Popolare di Milano, nella persona del dott. Paolillo,
attuale amministratore delegato dell'lnter (cfr. pag.105 ud. dibatt. 15/3/11), grazie
all'interessamento del sig. Facchetti - ripetesi - all'epoca dirigente dell'Internazionale.
g) con riferimento al colloquio con la dott.ssa Boccassini, P.M. della Procura della
Repubblica di Milano, il Nucini ha riferito che ci andò da solo tra fine 2003 ed inizio 2004
(cfr. pag.133 ud. dibatt. 15/3/11) e si parlò di calcio a seguito di una denuncia (relativa ad
una confidenza fatta da un arbitro che sarebbe stato avvicinato da un designatore che gli
avrebbe consigliato di ammonire un determinato giocatore al fine di farlo squalificare per la
partita successiva che la sua squadra avrebbe dovuto giocare con la Juventus: cfr.
pag.135 ud. dibatto 15/3/11) che Casarin fece pubblicamente a Telelombardia e che fu
pubblicata su alcuni giornali (cfr. anche pag.89 e ss. ud. dibatt. 26/5/09).
A tal proposito, il sig. Moratti, in sede di audizione innanzi a questo Ufficio, ha
confermato di non aver fatto alcuna denuncia alla Boccassini ma ha aggiunto che a quanto
gli risulta "il Facchetti prese contatti senza presentare formale denuncia, come richiestogli
dal magistrato. Infatti il Facchetti dopo questo incontro preliminare tornò da me
56
rappresentando la necessità di presentare formale denuncia ma io lo sconsigliai, atteso
che ... temevo si trattasse di una trappola per lo più diretta a danneggiare l'lnter di cui lui
(n.d.r. Facchetti) era Presidente".
Con riferimento al colloquio Nucini-Boccassini, si segnala che l'avv. Gallinelli, legale
del sig. de Santis, ha riferito nella medesima udienza dibattimentale (cfr. pago 139) di aver
fatto richiesta formale alla Procura di Milano del "fascicolo archiviato al modello 45", senza
averne avuto ancora riscontro.
Viceversa, nell'istanza scritta di analogo contenuto formulata a questa Procura il 26
aprile 2011, lo stesso De Santis non ha fatto alcun riferimento alla suddetta richiesta
all'AGO ed al relativo esito.
h) Nucini ha confermato di aver ricevuto un messaggio da Facchetti in data 21
maggio 2006, nel quale vi era scritto che "ora che è uscito tutto" avrebbe potuto "rilasciare
una intervista al Corriere della Sera" e che ne sarebbe "uscito da uomo vero" (cfr. pago 142
ud. dibatto 15/3/11).
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del
FACCHETII appare presentare notevoli e molteplici profili di rilievo disciplinare.
In questa trattazione specifica della posizione del FACCHETII, è appena il caso di
rilevare che la società Internazionale F.C. di Milano, oltre che essere interessata da
condotte tenute dal proprio Presidente che, ad avviso di questa Procura federale,
presentano una notevole rilevanza disciplinare per gli elementi obiettivamente emergenti
dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta essere, inoltre, l'unica
società nei cui confronti possano, in ipotesi, derivare concrete conseguenze sul piano
sportivo, anche se in via indiretta rispetto agli esiti del procedimento disciplinare, come già
anticipato nella premessa del presente provvedimento e come si specificherà anche in
seguito.
Dalle carte in esame e, in particolare, dalle conversazioni oggetto di intercettazione
telefonica, emerge l'esistenza di una fitta rete di rapporti, stabili e protratti nel tempo,
intercorsi fra il Presidente della società INTERNAZIONALE F.C., Giacinto FACCHETTI ed
entrambi i designatori arbitrali, Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, fra i cui scopi
emerge, fra l'altro, il fine di condizionare il settore arbitrale.
57
La suddetta finalità veniva perseguita sostanzialmente attraverso una frequente
corrispondenza telefonica fra i soggetti menzionati, alla base della quale vi era un
consolidato rapporto di amicizia, come evidenziato dal tenore particolarmente
confidenziale delle conversazioni in atti.
Una prima circostanza acclarata dall'attività di indagine, di enorme rilievo ai fini
disciplinari, è rappresentata dalla frequenza dei contatti intercorsi fra il Presidente
dell'lNTER Giacinto FACCHETII ed i designatori arbitrali in questione e in alcuni casi,
come si dirà in seguito, tra Massimo MORATII, attuale Presidente dell'INTER ed all'epoca
socio di riferimento, ed il designatore Paolo BERGAMO.
La rilevanza, l'incidenza e la portata di tali rapporti, rese evidenti dal contenuto degli
stessi, sopra sinteticamente riportato, vanno valutate alla luce di un parametro
interpretativo assolutamente obiettivo, rappresentato dal ruolo e dalla posizione di
preminenza istituzionale ricoperta da ciascuno dei soggetti sopra indicati.
Inoltre, assume una portata decisiva la circostanza che le conversazioni citate
intervengono spesso in prossimità delle gare che dovrà disputare l'INTER e che oggetto
delle stesse sono proprio gli arbitri e gli assistenti impegnati con tale squadra. In relazione
a tali gare il Presidente FACCHETII si pone quale interlocutore privilegiato nei confronti
dei designatori arbitrali, parlando con essi delle griglie arbitrali delle gare che riguardano la
propria squadra nonché della stessa designazione della terna arbitrale ed interagendo con
i designatori nelle procedure che conducono alla stessa individuazione dei nominativi degli
arbitri da inserire in griglia e degli assistenti chiamati ad assistere i primi. In alcuni casi,
emerge anche l'assicurazione da parte dell'interlocutore di intervento diretto sul singolo
direttore di gara, come rivelato da alcune rassicurazioni che il designatore arbitrale rivolge
al proprio interlocutore, in cui si precisa che l'arbitro verrà "predisposto a svolgere una
buona gara" o, con eguale significato, che è stato "preparato a svolgere una bella gara"; o
ancora, affermazioni del designatore volte a tranquillizzare il Presidente Facchetti sulla
prestazione dell'arbitro, nel senso che gli avrebbe parlato direttamente lui o che già gli
aveva parlato. In un caso, addirittura, il designatore arbitrale, nel tentativo di tranquillizzare
il proprio interlocutore e sedare le preoccupazioni di quest'ultimo sulle tradizioni negative
della propria squadra con un determinato arbitro, afferma che quest'ultimo è stato avvertito
e che sicuramente lo score dell'lnter sotto la sua direzione registrerà una vittoria in più in
conseguenza della successiva gara di campionato.
Tale capacità di interlocuzione in alcuni casi diventa una vera e propria
manifestazione di consenso preventivo alla designazione di un arbitro (vedi designazione
58
di Mazzoleni in Inter-Livorno e quella di GABRIELE per una gara di Coppa Italia) e
rappresenta un forte potere di condizionamento sui designatori arbitrali, fondato su
rapporti di particolare amicizia e confidenza che il Presidente Facchetti può vantare nei
confronti degli stessi designatori e che trovano la loro concretizzazione espressiva nella
effettuazione anche di una cena privata con BERGAMO e nello scambio di numerosi favori
e cortesie (elargizione di biglietti e tessere per le gare dell'Internazionale, di gadget e
borsoni contenenti materiale sportivo della squadra milanese, etc ... ) e non meglio precisati
"regalin i".
Il consenso preventivo o, comunque, la richiesta di gradimento ad una designazione
rappresentano un elemento particolarmente rilevante sotto il profilo disciplinare e, in
proposito, è opportuno rinviare al contenuto della telefonata nel corso della quale
BERGAMO prospetta la possibilità di indicare, con designazione diretta, trattandosi di gara
di Coppa Italia, un arbitro da rilanciare e chiede, come detto, un avallo al predetto
Dirigente. Analogo "accreditamento" il BERGAMO chiede anche al MORATII, all'epoca
socio di riferimento dell'INTER, pregandolo di salutare l'arbitro prima della gara.
La posizione di tale società è, d'altra parte, confermata, anche dalla comunicazione
telefonica intercorsa tra il Presidente dell'A.I.A. Tullio LANESE ed il Presidente dell'lnter,
Giacinto FACCHETII in data 8.02.2005 - progr. 62981 - in cui il Lanese espressamente
dice a Facchetti che per il futuro i designatori saranno condizionati dal loro OK.
Questo Ufficio ritiene parimenti rilevanti le telefonate intercorse fra il F ACCHETTI e il
MAZZEI, il cui contenuto è stato già ampiamente commentato sopra. Invero, di sicura
rilevanza appaiono le richieste del FACCHETTI di designare determinati guardalinee e la
conseguenti rassicurazioni del MAZZEI che, in un caso, anticipa i nominativi degli stessi
all'interlocutore e, nell'altro, addirittura rassicura il predetto, dicendogli che, prima della
gara, "all'una li vado a salutare e li vedo, ok?".
In definitiva, sulla scorta degli elementi probatori analizzati, è emersa l'esistenza di
una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di
terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale, instaurati, in particolare e per
quel che riguarda la società INTERNAZIONALE, fra i designatori arbitrali Paolo
BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO (ma anche, sia pur in forma minore, con altri esponenti
del settore arbitrale) ed il Presidente dell'INTER, Giacinto FACCHETTI.
In fatto, appare evidente il pesante condizionamento, operato mediante le condotte
descritte, sui più delicati meccanismi di funzionamento del settore arbitrale, nei precipui
aspetti che possono interessare una singola società sportiva, per l'influenza determinante
59
e decisiva sul momento culminante dell'attività sportiva, ovvero la disputa della gara
ufficiale.
Pertanto, a giudizio di questo Ufficio, le condotte sopra descritte ed emergenti dalle
conversazioni telefoniche prese in esame, ascrivibili a BERGAMO, PAIREDO, MAZZE I e
FACCHEDI, integrano evidentemente la violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS. Ma, al contempo, proprio in considerazione
delle modalità e delle finalità di tali condotte, in se stesse già rilevanti ex art. 1 cit., si deve
ritenere che esse costituiscono un gravissimo attentato ai valori di terzietà, imparzialità ed
indipendenza del settore arbitrale nel suo complesso.
Invero, dalle modalità e dal contenuto delle telefonate non si può affatto ritenere
verosimile che le stesse fossero finalizzate a sollecitare l'attenzione dell'arbitro designato
alla delicatezza della gara, dal momento che, ovviamente, tale profilo è naturalmente
connaturato alla funzione arbitrale e, pertanto, una 'particolare attenzione' richiesta ai
componenti la terna arbitrale non può che assumere un significato di un trattamento di
favore, come costantemente affermato nelle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva.
La completezza di analisi richiesta dalla complessità e dalla articolazione della
vicenda in esame impone di valutare anche un altro profilo emergente dalle dichiarazioni
rese dall'allora socio di maggioranza della società INTERNAZIONALE e dal contesto
storico emergente all'epoca dei fatti. Invero, a giudizio della Procura, non può
assolutamente assumere valenza esimente quanto asserito dal MORA DI in ordine alla
convinzione, quanto meno putativa, formatasi in ambito societario in quel particolare
periodo di tempo. L'attuale Presidente ha, infatti, dichiarato in sede di audizione che, alla
luce di molteplici episodi negativi che si erano, a suo avviso, ripetuti nel corso del tempo in
danno della squadra, era venuto meno la fiducia che i problemi avvertiti si sarebbero potuti
risolvere in ambito istituzionale.
Questo Ufficio ritiene in proposito che, anche in forza di tale convinzione, le condotte
esaminate non si possono assolutamente giudicare scriminate e, a sostegno di tale
convincimento, va richiamato quanto affermato con le decisioni assunte dagli Organi
Giudicanti della FIGC nel noto procedimento di cui al deferimento del 23 giugno 2006 nei
confronti, fra le altre, della società FIORENTINA. Questa società prospettava un
convincimento analogo, quanto meno sotto il profilo putativo, a quello lamentato dal
Presidente Moratti ma i Giudicanti non ritennero scriminate le condotte dei relativi Dirigenti
ma valutarono il predetto elemento solo come parametro di graduazione della gravità del
fatto e delle conseguenti sanzioni irrogate.
60
Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio
ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di
cui all'art. 1, comma 1, CGS, anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6,
comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in
favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare
fu nzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità
ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all'epoca dei fatti ed oggi
sostituito dall'art. 7, commi 1 e 2 del CGS.
Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non
operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta
della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2,
comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza ed al
BERGAMO, PAIRETTO e MAZZE I , all'epoca dei fatti, ovviamente, non tesserati per la
predetta società.
Però, in ordine alla qualificazione delle condotte esaminate come sopra prospettata,
è necessario ripetere quanto osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi,
va rimarcata la differente valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli
Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in fattispecie
comparabili alla presente, contestò la violazione, in concorso formale, dei previgenti artt. 1
e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un indebito
vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato art. 6
nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del risultato
della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova dell'awenuto avvicinamento
dell'arbitro da parte del designatore. Di contro, i Giudicanti, nelle decisioni richiamate
nell'indice del fascicolo del presente procedimento, ritennero integrata la sola violazione,
sia pure particolarmente grave, dei principi di cui all'art. 1 allora vigente, con l'eccezione di
seguito riportata.
In conseguenza di tale contrasto interpretativo, permane la forbice valutativa
rappresentata dalle due linee interpretative richiamate, anche se, ovviamente, la decisione
del Giudicante assume una portata ben maggiore e fornisce un pregnante criterio
ermeneutico, anche alla luce della omogeneità delle decisioni intervenute, fatta eccezione
per la decisione riguardante i Dirigenti della società JUVENTUS, alla quale parimenti si
61
rimanda per l'indicazione della differente gravità, protrazione e invasività delle rispettive
condotte accertate a carico di questi ultimi.
Va però conclusivamente osservato che il contrasto ermeneutico e valutativo
evidenziato, nel caso di specie, assume un minore rilievo concreto, posto che, anche con
riferimento a tali condotte, opera, comunque, la causa estintiva della prescrizione, ex art.
18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente avanti.
IV M. RAPPORTI CON MASSIMO MORATTI
Risultano in atti anche alcune conversazioni intercorse tra il designatore Paolo
BERGAMO e l'allora socio di riferimento della società Internazionale Massimo MORATII,
le quali, sebbene caratterizzate da toni e contenuti sensibilmente diversi rispetto a quelli
riguardanti le conversazioni tra il Facchetti ed il Bergamo, assumono rilievo in questa sede
quale fattore di conferma di un contatto costante, stabile e privilegiato tra la società Inter,
nella persona del Presidente Facchetti ed esponenti del settore arbitrale, dal momento che
in tali telefonate tra il Moratti ed il Bergamo spesso si fa riferimento e si rimanda a
preventivi o successivi contatti tra il designatore arbitrale ed il Facchetti.
Di seguito si riportano le telefonate in questione.
***
Telefonata prog. n. 13459 (del 25.12.2004 ore 11.50)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti;
Telefonata prog. n. 13473 (del 25.12.2004 ore 11.53)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti:
Le due telefonate (prog. 13459 e 13473) - interrotte dalla caduta della linea -
appaiono rilevanti alla luce delle seguenti osservazioni:
nella telefonata 13459: Moratti e Bergamo concordano di incontrarsi e Bergamo
aggiunge che vuole fare "una confidenza" al suo interlocutore.
Bergamo, innanzi a questo Ufficio, ha detto di non ricordare "se effettivamente lo
incontrai e quale potesse essere la confidenza che intendevo fargli" (cfr. aud. 21/12/10);
Moratti, innanzi a questo Ufficio, ha rappresentato che "non avev(o)a uno specifico
fine di incontrare Bergamo", e le sue "erano dichiarazioni di mera cortesia, in un contesto
62
di auguri natalizi", ed ha concluso di poter "affermare con certezza che, di seguito a questa
telefonata non h(o)a poi nemmeno incontrato il Bergamo"; Moratti ha, poi, precisato di non
sapere quale "confidenza" gli volesse fare Bergamo;
nella telefonata 13473: Bergamo insiste che si devono vedere ("vediamoci noi due")
a Livorno (in occasione della gara Livorno - Inter) o a Milano.
***
Telefonata prog. n. 17001 (del 10.01.2005 ore 18.20)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/5601988 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Moratti:
La telefonata appare rilevante in quanto Bergamo commenta con Moratti l'esito della
partita Inter - Sampdoria (terminata 3-2 ed arbitrata da Bertini) ed il comportamento
dell'arbitro e degli assistenti, spiegando "Però, vede, se c'è un po', diciamo, di lavoro
naturalmente da parte nostra".
Bergamo, poi, dice a Moratti di aver sentito Facchetti "per confermare anche questo
clima, diciamo, di cordialità che naturalmente è una cosa che sappiamo io e lei".
In relazione alla frase "è una cosa che sappiamo io e lei", in sede di audizione il
Moratti ha riferito di non aver alcuna idea a cosa si riferisse il Bergamo, ma di poterlo
interpretare come "un atteggiamento del Bergamo per accreditarsi".
Bergamo, in relazione all'intenzione, già manifestata a Facchetti (cfr. prog. 16771), di
inviare Gabriele (" ... a voi ho mandato Gabriele, naturalmente l'ho fatto accompagnare
bene da due assistenti bravi") come arbitro del successivo incontro di Coppa Italia, ottiene
l'assenso anche di Moratti C'Va bene") dopo aver ottenuto quello di Facchetti C'E m'ha
detto Facchetti. .. dice: sì, sì, guarda, io sono d'accordo").
Moratti - all'epoca dei fatti socio di riferimento dell'lnter - fa presente che andrà a
trovare l'arbitro prima della partita ("Mercoledì ci sono anche io, ci sono anche io domani,
vado a trovarlo prima della partita").
***
Va ricordato, inoltre, che questo Ufficio ha chiesto al Presidente MORATTI notizie più
dettagliate in ordine al regalino di cui FACCHETTI parlò al BERGAMO, di cui si è già
trattato prima, ma il Presidente, conformemente a quanto riferito in proposito dallo stesso
BERGAMO, ha dichiarato di non potere escludere che, essendo vicino il Natale, avessero
"predisposto la consueta strenna natalizia", potendo, comunque, escludere "che ove il
63
regalo ... , Fosse stato predisposto e/o consegnato che lo stesso fosse di valore rilevante o
diverso dalla oggettistica che viene usualmente predisposta per le festività",
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che anche la condotta
dell'attuale Presidente dell'INTERNAZIONALE appare presentare profili di rilievo
disciplinare, anche se di gravità decisamente inferiore rispetto a quella sopra esaminata
dell'allora Presidente.
Infatti, va rilevato che le conversazioni in esame attengono a temi introdotti
principalmente dal BERGAMO e, in relazione ai quali, il MORA TII ha fornito
giustificazioni idonee a sminuirne la rilevanza. In particolare, ha dichiarato di avere ritenuto
le frasi pronunciate dal designatore come tentativi di accreditamento ma, nonostante la
ragionevolezza di tale spiegazione, rimane il contrasto obiettivo fra il contenuto delle
telefonate in parola e i principi di terzietà , autonomia ed indipendenza del settore arbitrale,
cui anche i dirigenti delle società devono, ovviamente, concorrere.
E l'avere accettato la conversazione su temi quali la "conferma di un clima di
cordialità" di cui sanno solo gli interlocutori ovvero una richiesta di gradimento preventivo
di una designazione diretta a cui segue la rassicurazione da parte del socio di riferimento
che avrebbe salutato personalmente l'arbitro, integra, certamente, una condotta di rilievo
disciplinare.
Infine, non può non rilevarsi che lo stesso Moratti fosse comunque informato della
circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle
telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale
circostanza al suo interlocutore.
Anche con riferimento alla posizione del Presidente MORA TII va ripetuto
integralmente, e si deve qui ritenere per riportato, quanto osservato sulla pretesa
convinzione di agire in presenza di una causa scriminante che, si ripete, questa Procura
valuta insussistente.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati.
IV N. POSIZIONI DI BERGAMO, PAIRETTO, MAZZEI, LANESE E DE SANTIS
64
Con riferimento alla posizione dei sopra indicati esponenti del settore arbitrale,
altamente qualificati e rappresentativi, per quanto attiene alle novità emerse nel
procedimento in oggetto, è sufficiente riportarsi, specularmente, a quanto osservato con
riferimento ai vari interlocutori dei predetti.
VALUTAZIONE
Tutti i sunnominati sono stati interessati alle vicende disciplinari dell'estate del 2006 e
le contestazioni mosse nei loro confronti attengono a condotte del tutto analoghe a quelle
ulteriormente passate in rassegna con il presente provvedimento.
Ebbene, dalle "nuove" telefonate emerse nell'ambito del processo penale in corso di
svolgimento dinnanzi alla A.G.O. di Napoli, a giudizio della Procura, emerge, da una parte,
la conferma di quanto già ha costituito oggetto di analisi e valutazione da parte degli
Organi della giustizia sportiva nei precedenti procedimenti disciplinari che hanno
riguardato i predetti. Appare, però, evidente che mentre alcune delle condotte in esame si
possono ritenere coperte dal precedente giudicato, in quanto sono meramente
confermative dei rapporti posti in essere con appartenenti all'ordinamento federale che
agivano nell'interesse di svariate società, di contro, altre appaiono avere una natura ed un
contenuto, quanto meno soggettivo, differente rispetto a quelle già esaminate.
Con riferimento a queste ultime, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF
(CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri
parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato
che le condotte medesime appaiono presentare profili di rilievo disciplinare, come
partitamente descritto con riferimento ai rispettivi interlocutori degli associati AIA in
oggetto, considerazioni che si devono avere per riportate nel presente passo.
Va però sottolineato che, anche con riferimento a tali comportamenti, e sotto
qualsivoglia fattispecie gli stessi possano ritenersi qualificabili, opera la causa estintiva
della prescrizione, ex art. 18 C.G.S., sulla quale ci si soffermerà più dettagliatamente
avanti.
Le esposte considerazioni non valgono nei confronti del DE SANTIS, posto che il
contenuto delle telefonate intercorse con il FACCHETTI non appare particolarmente
significativo e, al limite, può assurgere a mero elemento di conferma dei rapporti
intrattenuti anche con altri appartenenti all'ordinamento federale, di contenuto ben
differente e già sanzionati. Ne consegue che la sua posizione non appare rilevante sotto il
profilo disciplinare generale, potendo integrare, in ipotesi, soltanto fattispecie di rilievo
domestico - associativo.
65
*********
V. PRESCRIZIONE
All'esito di tutte le doverose valutazioni svolte nei capi precedenti, rese necessarie
non solo dalla gravità delle fattispecie disciplinari ipotizzabili ma, anche, dalla
presentazione dell'esposto depositato dalla società Juventus, occorre rilevare che nella
vicenda in esame assume un ruolo assorbente la circostanza che tutte le condotte,
evidenziate dal materiale probatorio acquisito e connotate non solo da profili di
sconvenienza ed inopportunità ma anche da un'evidente valenza disciplinare, trovano la
loro collocazione temporale nella stagione sportiva 2004-2005 ed entro il termine della
stessa.
Per tale ragione, con riferimento a ciascuna delle condotte esaminate, di possibile
rilievo disciplinare, questa Procura federale deve prendere atto, quale causa di
improcedibilità, dell'avvenuto compimento del termine di prescrizione di cui all'art. 18 del
previgente C.G.S. (applicabile al caso di specie, trattandosi di norma di natura
sostanziale), a prescindere dalla diversa rilevanza in termini di gravità e della diversa
qualificazione giuridica che appare possibile attribuire a tali differenti condotte ed anche
per l'ipotesi in cui talune di esse risultino da inquadrarsi, almeno ad avviso di questo
organo requirente, nella fattispecie dell'illecito sportivo di cui al previgente art. 6 del
C.G.S., come precisato con riferimento ad ogni singola posizione. A tal riguardo, è risultata
vana anche la tempestività con la quale questa Procura federale ha avviato il presente
procedimento, non appena avuta notizia, attraverso gli organi di stampa, della emersione
di nuovi ed ulteriori fatti di potenziale rilevanza disciplinare nell'ambito del processo penale
celebrato dinnanzi alla AG.O. di Napoli e prima ancora, come già si è avuto modo di
evidenziare, che venisse presentata, presso gli uffici della Procura federale, formale
denuncia con riferimento a tali fatti e circostanze, da parte di legali della società Juventus
F.C .. L'apertura di tale procedimento si colloca, infatti, temporalmente in un momento
successivo a quello in cui risulta essere maturato il termine di prescrizione (rappresentato,
per le persone fisiche, dalla quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato
posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse; e per le società
sportive dalla seconda stagione sportiva successiva a tale momento) e, pertanto, non può
assumere rilevanza interruttiva nei confronti dello stesso.
" maturare del termine prescrizionale assume, comunque, da un punto di vista
procedurale, una valenza assorbente anche nel senso di avere indotto questa Procura
66
federale a non procedere alla audizione diretta dei Presidenti, dei Dirigenti, dei tesserati e
dei collaboratori delle società sportive coinvolti nelle intercettazioni qui prese in esame,
onde evitare lo svolgimento di attività istruttorie che già si palesavano contrarie ai principi
di economia procedimentale, attese la improcedibilità in ordine ai fatti oggetto di
attenzione, in conseguenza del maturare del termine di prescrizione, e l'univoco ed
incontestabile (quanto meno ad avviso di questo Ufficio) contenuto dei colloqui acquisiti al
procedimento.
In proposito, appare utile sottolineare come, in ipotesi, i diretti interessati potranno
formulare le più opportune istanze, previa rinuncia ai termini della prescrizione, istituto, ad
avviso di questo Ufficio, applicabile anche nel procedimento disciplinare di settore.
L'unica eccezione all'esigenza procedimentale ed organizzativa illustrata, è
rappresentata, per i motivi già esposti e di seguito meglio precisati, dall'audizione del
Presidente della società Internazionale F.C., sig. Massimo MORAn!.
VI. CONCLUSIONI
1. Sulla base di quanto sopra esposto, ritiene questo Ufficio che, dalla
documentazione recentemente acquisita e risultante dall'istruttoria dibattimentale del
processo in corso di svolgimento dinnanzi alla IX Sezione Penale del Tribunale Ordinario
di Napoli, emergano una serie di fatti e circostanze che presentano aspetti di indubbio
rilievo disciplinare, sia in termini di violazione dei precetti di lealtà, probità e correttezza
sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1 del CGS, in ipotesi ascrivibili ai soggetti la cui
posizione è stata trattata analiticamente, in relazione ai ruoli ed agli incarichi dagli stessi
rispettivamente svolti e ricoperti nel corso della stagione sportiva 2004-2005.
Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta o oggettiva delle singole
società sportive, ai cui Presidenti, dirigenti e collaboratori risultano ascrivibili le condotte
sopra descritte, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS.
Si ritiene, altresì, che dalla documentazione in atti emergano anche fatti integranti la
violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, del CGS, costituenti cioè illecito sportivo,
nella duplice modalità esplicativa di condotte tese ad ottenere un vantaggio in classifica
per la propria squadra e di condotte tese ad interferire su una singola gara, alterandone
l'andamento e/o il risultato, in ipotesi ascrivibili ai soggetti le cui posizioni sono state
partitamente esaminate.
67
Da tutti tali condotte conseguirebbe la responsabilità diretta e presunta delle singole
società sportive ai cui Presidenti e dirigenti risultano ascrivibili le condotte sopra descritte,
ai sensi degli artt. 6, commi 3 e 4, 9, comma 3, e 2, comma 4, del previgente CGS.
Come si è, però, già precisato trattando le singole posizioni, appare, tuttavia,
doveroso evidenziare come in un caso precedente che, ad avviso di questa Procura
federale, presenta tratti di assoluta analogia con quelli da ultimo evidenziati con riferimento
ai singoli casi, e che ha costituito oggetto del deferimento formulato da questo Ufficio in
data 7 agosto 2006 (proc. nr. 169/57/pf/SP/ad), tanto la Commissione di Appello Federale
in primo grado, quanto la Corte Federale nel giudizio di appello, hanno ritenuto di dover
derubricare !'ipotesi accusatoria, riqualificando i fatti in termini di violazione dell'art. 1,
comma 1, del CGS, in luogo della originaria contestazione di questa Procura federale,
quale illecito sportivo, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S ..
Con riferimento a tutte le condotte sopra evidenziate, ad ogni buon conto, essendo
state le stesse poste in essere entro la stagione sportiva 2004-05, risulta essere maturato,
sia per le persone fisiche che per le società sportive in ipotesi coinvolte, il termine
prescrizionale di cui all'art. 18 del previgente CGS, con conseguente impossibilità di
procedere al deferimento dinnanzi agli organi competenti della giustizia sportiva, da parte
di questa Procura federale, essendo intervenuto il primo atto potenzialmente interruttivo di
tale termine, in data 1.04.2010 - e, quindi, nella stagione sportiva 2009-2010, la quinta
successiva rispetto a quella di accadimento dei fatti - con l'apertura del presente
procedimento da parte di questo organo di Procura federale.
In definitiva, e nel dettaglio, alla luce di quanto sopra esposto riguardo alla posizione
dei singoli tesserati e collaboratori, l'archiviazione deve essere disposta per i seguenti
motivi.
Nei confronti del Presidente del PALERMO Maurizio ZAMPARINI, del dirigente
dell'ATALANTA Roberto ZANZI perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare, con le
relative conseguenze in ordine alle responsabilità derivanti a carico delle società di
rispettiva appartenenza.
Nei confronti dell'allora arbitro internazionale della CAN A e 8 Massimo DE SANTIS
perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
Nei confronti del Presidente del CAGLIARI Massimo CELLINO, del Presidente del
CHIEVO Luca CAMPEDELLI, del Dirigente del PALERMO Rino FOSCHI, dell'allenatore
dell'UDINESE Luciano SPALLETTI, del dirigente del VICENZA Sergio GASPARIN, del
direttore sportivo Nello GOVERNATO, del Presidente dell'EMPOLI Fabrizio CORSI, del
68
/( .
Presidente del LIVORNO Aldo SPINELLI, dell'allora socio di riferimento
dell'INTERNAZIONALE Massimo MORATTI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con le
relative conseguenze sulle società di rispettiva appartenenza.
Nei confronti dell'allora Presidente dell'INTERNAZIONALE (deceduto l'anno 2006)
Giacinto FACCHETTI perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili
ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S, vigente all'epoca dei fatti, con le relative
conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti del Presidente della REGGINA Pasquale FOTI perché non sono
emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato, con
le relative conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti dell'allora Dirigente della società MILAN Leonardo MEANI, perché non
sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da
giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti,
con le relative conseguenze sulla società di appartenenza.
Nei confronti degli allora Commissari CAN A e B Paolo BERGAMO e Pierluigi
PAIRETTO, dell'allora Vice Commissario CAN A e B Gennaro MAZZEI e dell'allora
Presidente dell'AIA Tullio LANESE perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S, vigente all'epoca dei fatti.
2. Nella parte finale del presente provvedimento non può non essere ricordato
quanto già evidenziato in premessa, ovvero che la società JUVENTUS F.C., con un
esposto presentato anche a questa Procura, in data 10 maggio 2010 dagli Avv.ti Michele
BRIAMONTE e Luigi CHIAPPERO, in nome e per conto dell'allora Presidente ed
amministratore delegato della società Juventus F.C., Jean Claude BLANC (in premessa
espressamente richiamato), ha chiesto la revoca del titolo di campione d'Italia attribuito
all'INTERNAZIONALE per la stagione sportiva 2005-06.
In ordine a tale questione, l'attuale Presidente dell'INTERNAZIONALE, sig. Massimo
MORATTI, in sede di audizione effettuata dalla Procura nel presente procedimento, ha
depositato un parere, recante la data del 23 marzo 2011 - a firma del Presidente Emerito
del Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia e della Prof. Avv. Luisa Torchia - richiesto
dalla F.C. Internazionale s.p.a. sull'esposto presentato, in data 10 maggio 2001, dalla
Juventus F.C. s.p.a., nel quale, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore
69
( "t
nonché a pronunce della giurisprudenza amministrativa, si perviene alle seguenti
conclusioni:
"( ... )
1. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza
dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
2. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
3. un eventuale provvedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole".
Alla luce delle considerazioni svolte durante la presente disamina, anche con
riferimento a tale problematica, questo Ufficio ritiene che sulla questione costituente
oggetto dell'esposto possa, in ipotesi, pronunciarsi esclusivamente la Federazione, da una
parte, in conseguenza della improcedibilità delle situazioni di rilievo disciplinare emerse e,
dall'altra, in conformità a quanto affermato nel parere consultivo reso il 24 luglio 2006 dalla
Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e composta dall'Avv.
Gerhard Aigner, dal Prof. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi.
Ne consegue che, nella specie, appare fondato e ragionevole ritenere la sussistenza,
nell'ambito dell'ordinamento di settore, di un interesse qualificato, facente capo alla
Federazione, in ordine all'acquisizione di tutti gli atti del presente procedimento, al fine di
poter più compiutamente valutare l'ammissibilità e, quindi, l'eventuale fondatezza della
richiesta formulata dalla società JUVENTUS F.C.
***
Per tutto quanto sopra esposto, visto l'art. 32, comma 6 del CGS,
DISPONE
L'archiviazione degli atti del presente procedimento nei confronti dei soggetti
appartenenti, all'epoca dei fatti, all'ordinamento federale e delle società di seguito indicati
e, in particolare:
70
il .. J •
1. Nei confronti del Presidente del PALERMO Maurizio ZAMPARINI e della società
PALERMO perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare, con riferimento alla
condotta del Presidente medesimo.
2. Nei confronti dell'allora dirigente dell'ATALANTA Roberto ZANZI e della società
ATALANTA perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
3. Nei confronti dell'allora arbitro internazionale della CAN A e B Massimo DE
SANTIS perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
4. Nei confronti del Presidente del CAGLIARI Massimo CELLINO e della società
CAGLIARI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
5. Nei confronti del Presidente del CHIEVO Luca CAMPEDELLI e della società
CHIEVO VERONA, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non
prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
6. Nei confronti dell'allora Dirigente del PALERMO Rino FOSCHI e della società
PALERMO, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del
Dirigente medesimo.
7. Nei confronti dell'allora allenatore dell'UDINESE Luciano SPALLETTI e della
società UDINESE, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte
ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
8. Nei confronti dell'allora dirigente del VICENZA Sergio GASPARIN e della società
VICENZA, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
9. Nei confronti del direttore sportivo Nello GOVERNATO, perché non sono emerse
fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca
dei fatti.
10. Nei confronti del Presidente dell'EMPOLI Fabrizio CORSI e della società
EMPOLI, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
11. Nei confronti del Presidente del LIVORNO Aldo SPINELLI e della società
LIVORNO, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi
dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
71
12. Nei confronti dell'allora socio di riferimento dell'INTERNAZIONALE Massimo
MORATTI e della società INTERNAZIONALE, perché non sono emerse fattispecie di
rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
13. Nei confronti dell'allora Presidente dell'INTERNAZIONALE (deceduto l'anno
2006) Giacinto FACCHETTI e della società INTERNAZIONALE perché non sono emerse
fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18
C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
14. Nei confronti del Presidente della REGGINA Pasquale FOTI e della società
REGGINA perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto
non coperte da giudicato.
15. Nei confronti dell'allora Dirigente della società MILAN Leonardo MEANI e della
società MILAN, perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in
quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell'art. 18 C.G.S.,
vigente all'epoca dei fatti.
16. Nei confronti degli allora Commissari CAN A e B Paolo BERGAMO e Pierluigi
PAIRETTO, dell'a"ora Vice Commissario CAN A e B Gennaro MAZZE I e dell'allora
Presidente dell'AIA Tullio LANESE perché non sono emerse fattispecie di rilievo
disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai
sensi dell'art. 18 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti.
***
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
/~E~LE
72
 
Top
0 replies since 4/7/2011, 21:42   133 views
  Share