Ecco Le 72 Pagine Di Palazzi 1/2

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IlprincipinoMarchisio
view post Posted on 4/7/2011, 21:41     +1   -1




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" Procuratore Federale,
1 luglio 2011
009 /1302pf09-1 O/SP/blp
letti gli atti e la relazione depositati nel fascicolo del procedimento n. 1302 pf
2009/2010, osserva quanto segue.




















1. In via preliminare va precisato che con il presente atto, per owi motivi di
economia procedimentale, ci si riporta, per quanto attiene all'indagine espletata e agli atti
acquisiti, alla relazione richiamata e all'errata corrige allegata che, quindi, in ogni loro
parte, formano parte integrante di questo provvedimento unitamente a tutti gli atti di
indagine richiamati o, comunque, rilevanti.
" presente procedimento è stato instaurato in data 10 aprile 2010, in relazione ad
alcuni articoli di stampa nei quali si faceva riferimento alla circostanza che, nell'ambito
dell'istruttoria dibattimentale già allora in corso di svolgimento presso l'A.G.O. di Napoli,
concernente la vicenda comunemente nota come "calciopoli", stessero emergendo altre
intercettazioni che riguardavano soggetti diversi e che presentavano elementi di novità
rispetto al materiale probatorio che aveva formato oggetto dei procedimenti già celebratisi
innanzi agli organi della giustizia sportiva.
Veniva, quindi, inoltrata, in data 21 aprile 2010, specifica richiesta di acquisizione di
atti processuali al Presidente della IX Sezione del Tribunale Ordinario di Napoli, in
relazione alla quale, in data 19 ottobre 2010, veniva autorizzata la consegna di copia degli
agli atti a questo Ufficio di Procura. La documentazione in questione, contenuta in un CO e
materialmente acquisita dal Procuratore federale in data 25 ottobre 2010, era da
considerarsi, tuttavia, parziale, come emerge dagli atti di acquisizione della
documentazione formata in sede penale, specificamente indicati nella relazione allegata,
alla quale si fa rinvio, unitamente alla documentazione di cui al punto 3, lettere da a) ad I),
dell'indice degli atti del fascicolo.
Seguivano, quindi, ulteriori richieste della Procura federale, di analogo tenore e
sempre indirizzate al Presidente della IX Sezione Penale del Tribunale di Napoli,
rispettivamente in data 16 dicembre 2010 e 24 febbraio 2011, in relazione alle quali
veniva, di volta in volta, concessa specifica autorizzazione all'accesso agli atti ed al ritiro di
copia degli stessi, che avveniva, rispettivamente, nelle date 21 dicembre 2010,24 febbraio
2011 e 11 aprile 2011. L'acquisizione del materiale documentale relativo all'istruttoria
dibattimentale del Tribunale di Napoli si concludeva in data 20 giugno 2011, con
l'acquisizione del verbale di udienza del 19 aprile 2011, in cui il perito trascrittore ha
giurato in ordine alle ultime intercettazioni depositate.
Come già detto, si fa, comunque, rinvio alla relazione allegata e all'indice del
fascicolo per la specifica elencazione di tutta l'attività di acquisizione presso il Tribunale di
Napoli.
2. Appare opportuno evidenziare come, successivamente all'apertura del presente
procedimento, risalente al 10 aprile 2010, veniva presentato presso l'Ufficio della Procura
federale, in data 1 O ma~gio 2010, un esposto da parte dell'allora Presidente ed
amministratore delegato della società Juventus F.C., Jean Claude Blanc, rappresentato ed
assistito dall'Avv. Michele Briamonte e dall'Avv. Luigi Chiappero, inviato anche al
Presidente del Coni ed al Presidente della FIGC, in cui si chiedeva "la revisione ... della
citata decisione del 26 luglio 2006 alla luce del materiale probatorio recentemente emerso
e già acquisito al tempo dell'indagine" e, "pertanto" la revoca della decisione con la quale il
Commissario straordinario pro tempore della F.I.G.C. aveva provveduto ad assegnare il
titolo di campione d'Italia 2005/06, alla società FC Internazionale, quale prima classificata
all'esito delle penalizzazioni inflitte alle altre società sportive coinvolte nel procedimento
calciopoli; nonché il deferimento di tutti i tesserati e delle società sportive di appartenenza,
che fossero risultati coinvolti nei comportamenti antisportivi emersi in margine al
procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica - D.D.A. - del Tribunale
ordinario di Napoli.
Con riferimento alla richiesta di revoca dello scudetto 2005/06 assegnato
all'Internazionale, a seguito del procedimento cd. "ca/ciopo/t, nell'esposto in
questione si faceva espresso riferimento al parere consultivo reso il 24 luglio 2006
dalla Commissione nominata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Riscontrandosi, pertanto, una sostanziale convergenza e coincidenza, almeno
parziale, di fatti, circostanze e soggetti interessati tra quanto già costituente oggetto del
procedimento instaurato da questa Procura federale in data 10 aprile 2010 e l'esposto
2
pervenuto in data 10 maggio 2010, questo Ufficio riteneva, quindi, opportuno, nel
perseguimento di finalità di economia procedimentale ed onde evitare inutili duplicazioni di
procedimenti, acquisire l'esposto in questione agli atti del procedimento già avviato in
ordine ai medesimi fatti, stralciando successivamente gli allegati, come da espresso
provvedimento in atti, espressamente indicato al punto 12 dell'indice.
3. In proposito è necessario sottolineare che questo Ufficio ritiene che gli atti di
indagine penale possono essere legittimamente utilizzati in un procedimento disciplinare
sportivo soltanto se acquisiti secondo le norme statuali che ne prevedono la trasmissione
agli Organi di Giustizia Sportiva da parte del Giudice procedente, ovvero l'art. 2 della legge
401/89 e l'art. 116 c.p.p. Tale convincimento, del resto, è confortato dalla costante
Giurisprudenza degli Organi Giudicanti dell'ordinamento di settore, ripetutamente chiamati
a pronunciarsi sul tema, sulla scorta di articolate e complesse eccezioni formulate dai
difensori dei soggetti deferiti per incolpazioni fondate su materiale probatorio proveniente
da indagini penali, con particolare riferimento a intercettazioni telefoniche.
4. Rimanendo sul tema della revoca dello scudetto oggetto dell'esposto sopra citato,
va osservato, fin da ora, che, ad avviso della Procura, la richiesta formulata dalla società
torinese non potrà conseguire ad una pronuncia degli Organi giudicanti disciplinari della
FIGC, alla luce delle conclusioni cui questo Ufficio è pervenuto sulla non perseguibilità in
sede disciplinare delle condotte accertate e di cui si darà specificamente conto nella parte
finale del presente provvedimento. Pertanto, ferma rimanendo la ovvia e piena autonomia
di giudizio dell'Organo Federale eventualmente competente a decidere su tale istanza,
questa Procura ritiene doveroso evidenziare, anche in questo provvedimento, come già
fatto nella relazione depositata, che il Presidente della società INTERNAZIONALE, in sede
di audizione ha prodotto un parere del 23 marzo 2011 - a firma del Presidente Emerito del
Consiglio di Stato, Mario Egidio Schinaia e della Prof. Avv. Luisa Torchia - richiesto dalla
F.C. Internazionale s.p.a. sull'esposto presentato, in data 10 maggio 2001, dalla Juventus
F.C. s.p.a. con il quale è stata chiesta la revoca del titolo di Campione d'Italia per la
stagione sportiva 2005/06. Detto parere è stato acquisito da questo Ufficio ed è stato
allegato al verbale di audizione di audizione del Presidente MORATTI.
Si evidenzia che, dopo aver fatto cenno alla normativa federale e di settore e a
pronunce della giurisprudenza amministrativa, il parere dei tre saggi è giunto alle seguenti
conclusioni:
a. in conseguenza dell'esposto, ove mai ne dovesse essere ravvisata la fondatezza,
la revoca di un titolo di campione d'Italia è ipotizzabile, in astratto solo come conseguenza
3
dell'irrogazione da parte degli organi della giustizia sportiva, di una sanzione disciplinare
per illecito sportivo ai sensi del C.G.S.;
b. l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di campione d'Italia 2005-2006
da parte della FIGC appare infatti illegittima in ragione dell'inesistenza di norme fondanti il
potere e del rispetto del principio generale dell'affidamento;
c. un eventuale prowedimento della FIGC di revoca del titolo di campione d'Italia,
essendo sussumibile tra le attività a valenza pubblicistica delle Federazioni sportive
nazionali, dovrebbe garantire la partecipazione al procedimento del destinatario del
provvedimento sfavorevole.
5. Tornando agli altri atti della indagine di cui al procedimento in oggetto, nella
relazione di questo Ufficio del 28 giugno 2011 è stato riepilogato il materiale istruttorio
acquisito e gli atti di indagine espletati e sono stati passati in rassegna gli elementi più
significativi emersi dall'attività inquirente posta in essere.
In estrema sintesi, gli atti allegati al fascicolo consistono, per la maggior parte, negli
atti acquisti nel corso dell'istruttoria dibattimentale svolta nel processo in corso di
celebrazione innanzi alla IX Sezione penale del Tribunale di Napoli e nelle audizioni che
hanno interessato i due - all'epoca dei fatti - Commissari della CAN A e B, Paolo
BERGAMO e Pierluigi PAIRETTO, il Vice Commissario dello stesso organismo nel
medesimo periodo di tempo, Gennaro MAZZEI e l'attuale Presidente della società
Internazionale, Massimo MORATTI, all'epoca dei fatti socio di riferimento della medesima
società. Si era, inoltre, convocato il sig. Danilo NUCINI, ma questi, non più tesserato né
associato AIA, non ha risposto alla convocazione, come sua facoltà.
6. Inoltre, questa Procura, al fine di una più completa valutazione, anche comparativa
rispetto alle condotte evidenziate nel corso delle stesse indagini penali e in relazione alle
quali si è già proceduto disciplinarmente, ha ritenuto utile ed opportuno allegare agli atti
del presente fascicolo procedimentale, sia tutta la documentazione acquisita dall'Ufficio
Indagini e integralmente depositata unitamente al provvedimento con il quale erano stati
deferiti molti tesserati e le società Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio (per le relative
decisioni si richiamano i CC.UU. nr. 1/c della Commissione di Appello federale, del 14
luglio 2006 e nr. 2/Cf della Corte Federale del 4 agosto 2006), che il deferimento che
riguardò il Presidente della REGGINA e la medesima società, parimenti originato dagli atti
di indagine penale sopra specificati (anche per l'esito di tale provvedimento si richiamano i
CC.UU. nr. 5/c della C.A.F., del 13 agosto 2006 e nr. 6/Cf della Corte Federale del 26
agosto 2006).
4
7. La nuova attività di indagine espletata nel corso del presente procedimento, come
sopra richiamata, ha posto in evidenza, in particolare, i rapporti e le comunicazioni fra
tesserati e collaboratori di società di calcio (ulteriori rispetto a quelli già perseguiti
disciplinarmente con provvedimenti citati) e esponenti del settore arbitrale,
massimamente con i due commissari della CAN A e B.
Pertanto, appare anche in questa sede opportuno riportare i principi ermeneutici ed il
quadro di riferimento normativo che questa Procura illustrò nei deferimenti già definiti,
quale premessa interpretativa necessaria per la valutazione di una serie di condotte di
natura analoga rispetto a quelle esaminate nel presente procedimento. Si darà conto, al
riguardo, anche della valutazione operata in proposito dagli Organi Giudicanti di questa
Federazione, chiamati a pronunciarsi sul punto.
Va sottolineato che tale attività di qualificazione e inquadramento appare quanto mai
necessaria nel caso di specie, alla luce di quanto si esporrà in seguito in ordine alla
improcedibilità e alla prescrizione delle vicende di rilievo emerse, di talché non sarà
possibile un vaglio dell'Organo Giudicante sulle questioni affrontate, se non in
conseguenza di eventuali rinunce alla prescrizione, come di seguito precisato.
I. VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO

1. Dall'indagine espletata è emersa una serie di elementi probatori consistenti, in
particolare, nelle intercettazioni di colloqui telefonici tra Presidenti, altri tesserati di società
sportive o appartenenti all'Ordinamento di settore ed esponenti del settore arbitrale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria dibattimentale penale e di quella federale, sono state
ascoltate diverse persone, le cui dichiarazioni sono acquisite agli atti.
Tutte le suddette risultanze probatorie sono indicate soltanto in modo esemplificativo,
mentre nel presente provvedimento si fa espresso rinvio alla relazione redatta dal Vice
Procuratore Federale, Avv.to Giorgio Ricciardi, ed alla documentazione allegata alla
suddetta relazione e a tutti gli ulteriori atti di indagine acquisiti al procedimento, che si
devono intendere tutti integralmente richiamati dal presente provvedimento.
AI riguardo appare opportuno rilevare che i fatti, le circostanze e le condotte prese in
esame nell'ambito del presente procedimento, costituiscono la risultanza di quanto
progressivamente emerso nell'ambito del processo penale instaurato ed in corso di
svolgimento presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente. In proposito è opportuno
ricordare che questo Ufficio di Procura federale, all'esito dei precedenti procedimenti
disciplinari riconducibili alla C.d. vicenda calciopoli, aveva già fatto espressa riseNa di
5
provvedere all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, in conformità alle norme
federali vigenti, qualora nel corso del procedimento penale, in corso di trattazione dinnanzi
alla A.G.O. partenopea, fossero emerse successivamente altre ipotesi, di rilievo
disciplinare (cfr. Pago 16 del deferimento del 22.6.2006, prot. 1830/450/pf/SP/ad, allegato
in atti nel CD contenente tutti gli atti del procedimento in parola).
2. Quanto ai criteri ermeneutici da utilizzare al fine di valutare gli elementi probatori
acquisiti, in questa sede non può che rilevarsi, ancora una volta, come, nell'ordinamento
generale, il Giudice di legittimità, con indirizzo consolidato, ha affermato il principio
interpretativo in base al quale "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva
in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato
alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in
alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso
attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però
soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p."
(Cassazione sez. V, 13614\2001).
Alla luce di tale criterio interpretativo, molteplici elementi riscontrano, sotto il profilo
fattuale e logico, le conversazioni telefoniche acquisite, attribuendo alle stesse una
valenza probatoria piena.
Inoltre, va rimarcata la particolare attendibilità delle emergenze procedi mentali
contenute in conversazioni i cui interlocutori, ovviamente, sono ignari di essere oggetto di
intercettazione. Quanto risulta dalle telefonate acquisite appare, infatti, particolarmente
significativo, in considerazione della naturale forma di cautela adottata dai soggetti
intercettati che, secondo una massima di comune esperienza, sovente parlano in modo
criptico, utilizzando termini allusivi e riservando l'approfondimento dei particolari più
compromettenti ad incontri personali o a contatti su linee telefoniche ritenute più sicure.
Va rilevato, inoltre, che quanto emerge dalle conversazioni intercettate assume una
portata probatoria ancora più pregnante, a giudizio di questa Procura non confutabile, nei
casi in cui i soggetti intercettati parlano di notizie e di fatti, minuziosamente e
reiteratamente riportati, che riguardano attività che gli stessi hanno posto in essere
direttamente o di cui hanno conoscenza per avervi preso parte.
In definitiva: la reiterazione delle telefonate; i rapporti di consolidata conoscenza fra
gli interlocutori; l'affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la
reciprocità delle informazioni richieste; la assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà
delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini; rappresentano
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tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità di molte delle condotte in
esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa
dei fatti oggetto di indagine.
Più avanti verranno esaminate partitamente le condotte dei singoli tesserati.
Il. QUALIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE IN ESAME
1. Alla luce di quanto sopra esposto, preliminarmente alla disamina degli episodi
evidenziati dall'indagine espletata, appare opportuno affrontare, in estrema sintesi, alcune
questioni di carattere generale.
In particolare, dagli atti di indagine risultano condotte poste in essere da tesserati,
per la cui corretta valutazione è necessario procedere ad una sintetica illustrazione di
alcuni aspetti normativi tipici dell'ordinamento federale.
2. La funzione e la posizione degli appartenenti al settore arbitrale assume un rilievo
preminente nell'ordinamento sportivo, in generale, e in quello relativo al movimento
calcistico, in particolare. Appare evidente l'esigenza di garantire, nella misura massima, i
valori di terzietà, indipendenza ed autonomia in favore di tale importantissima categoria,
che svolge una funzione fondamentale all'interno dell'ordinamento di settore. A tale scopo
è prevista una minuziosa disciplina che informa tutta la normativa federale, i cui principi
fondamentali, proprio a rimarcare la determinante importanza per la vita stessa del
movimento, sono inseriti nella normativa primaria dell'ordinamento federale e, ancor
prima, nello Statuto del C.O.N.1.
L'art. 33 di tale testo normativo, vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che "gli ufficiali di
gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva
nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di
subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la
regolarità" (comma 1) e che "gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà
sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio"
(comma 3).
In conformità a siffatti principi, l'art. 29, comma 1, dello Statuto federale, parimenti
vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che "la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella
osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di
gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del C.O.N,I.".
Infine, lo stesso regolamento del settore arbitrale, all'art. 40, vigente all'epoca dei
fatti, prevedeva che gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva,
7
in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza. La stessa disposizione,
al comma 2, lett. c), imponeva agli arbitri di improntare il loro comportamento, anche
estraneo all'attività arbitrale associativa e tecnica, alla massima lealtà, trasparenza e
rettitudine ed al rispetto degli altri e della comune moralità.
Risulta, dunque, normativamente sancito che: gli arbitri e gli assistenti di una partita
di calcio sono, a pieno titolo, dei partecipanti allo svolgimento della gara; la loro
partecipazione deve conformarsi a criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza di
giudizio; agli stessi viene richiesta una condotta particolarmente irreprensibile anche al di
fuori dall'attività strettamente agonistica e tecnica, in considerazione del ruolo svolto e
della garanzia di obiettività che gli stessi devono presentare.
Appare in proposito opportuno rimarcare che l'ordinamento federale, fin dall'epoca di
svolgimento dei fatti, intese assicurare, nel modo più pieno possibile, l'attuazione di tali
principi anche nell'eventuale momento patologico, sottoponendo gli appartenenti al settore
arbitrale alle comuni regole del giudizio disciplinare valevoli per gli altri appartenenti
all'ordinamento, prevedendo il loro assoggettamento al giudizio degli Organi di giustizia
"ordinari" e prevedendo soltanto come residuale la autodichia, limitata alle infrazioni al solo
regolamento di categoria.
3. Alla luce dei rigorosi principi sopra esposti, finalizzati ad assicurare la terzietà,
indipendenza ed imparzialità dei rappresentanti la categoria arbitrale, appare evidente che
ogni condotta diretta ad incidere su tali delicati equilibri, il cui rilievo è ben evidenziato
dall'esame delle norme richiamate a mero titolo esemplificativo, deve essere valutata con
particolare attenzione e rigore.
Invero, una disamina, sia pure fugace, della giurisprudenza degli organi della
giustizia sportiva della FIGC, consolidatasi in tale materia, dimostra ulteriormente la
rilevanza e, si potrebbe dire quasi, la "sacralità" dei principi affermati nelle norme sopra
richiamate.
L'attuazione di tali principi a fini sanzionatori veniva affermata, ad esempio,con
riferimento ad una condotta tesa ad ottenere un trattamento di favore da parte di un
arbitro, peraltro posta in essere da un soggetto non tesserato dalla società da favorire,
ovvero la decisione originata dalla denuncia dell'arbitro S.F., che vide condannata per
responsabilità presunta la società E. alla penalizzazione di due punti in classifica (cfr. C.U.
n. 195 del 3\12\1998 e conseguente decisione di conferma della CAF).
Appare evidente che, secondo costante giurisprudenza e secondo la chiara
previsione delle disposizioni vigenti, ogni attività finalizzata a minare la terzietà,
8
l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dell'ufficiale di gara può costituire, di per se
stessa, attività diretta ad alterare lo svolgimento della competizione, in quanto tende a
modificare il normale contributo allo sviluppo della competizione ad opera di uno dei
partecipanti (appunto, l'ufficiale di gara interessato).
Si deve, pertanto, ritenere integrare una condotta di illecito sportivo, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca dei fatti, qualsiasi azione,
realizzata direttamente o per interposta persona, finalizzata ad ottenere dall'arbitro o dagli
assistenti una "particolare" attenzione alla esigenze della propria squadra, perché si tratta
di una condotta che ha lo scopo di condizionare la serenità e, dunque, la terzietà e
l'imparzialità dell'ufficiale di gara, quantomeno nelle molteplici situazioni di gioco dubbie
che quest'ultimo è chiamato a dirimere discrezionalmente e, ovviamente, con un giudizio
insindacabile e direttamente influente sullo svolgimento della gara e sul relativo risultato.
A ciò va aggiunto che, diversamente dalla disposizione penale di cui all'art. 1,
comma 1, legge 401/89, che fa esclusivo riferimento alle finalità distorsive dell'intervento
esterno sul "corretto e leale svolgimento della competizione", cioè della singola gara (arg.
ex art. 1, comma 3; 2, comma 1, e 5, comma 1, I. 401/89), l'art. 6, comma 1 C.G.S.,
vigente all'epoca dei fatti ma sostanzialmente recepito nella nuova norma di cui all'art. 7
Codice vigente, prevedeva che costituisce illecito sportivo non solo la condotta diretta ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ma anche quella diretta ad "assicurare a
chiunque un vantaggio in classifica". Orbene, posto che la classifica non è che la
sommatoria dei punteggi attribuiti per ogni singola gara (v. art. 51 NOIF), è evidente che la
seconda ipotesi dell'art. 6, comma 1 C.G.S., pena altrimenti la sua inutilità, deve
necessariamente riguardare e disciplinare anche le ipotesi in cui le condotte accertate non
incidono direttamente sullo svolgimento e sul risultato di una gara, ma sono dirette ad
assicurare un vantaggio in classifica.
Ne consegue che l'attività finalizzata al concreto e costante condizionamento dei
valori propri della categoria arbitrale, come sopra illustrati, oltre a violare i principi di lealtà,
probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, si deve ritenere integrare la
violazione dell'art. 6, comma 1, CGS, sia con riferimento alla prima parte sia con
riferimento alla seconda parte, che, svincolando la direzione della condotta verso
l'alterazione di una singola gara, prevede lo scopo di conseguire un vantaggio in classifica.
4. Sulla scorta di tali principi, la Procura Federale, nelle vicende originariamente
evidenziate dagli atti di indagine penali e federali, ritenne di deferire i soggetti interessati
che avevano posto in essere condotte che avevano leso i valori peculiari degli
9
appartenenti al settore arbitrale per la violazione sia della norma di cui all'art. 1 che di
quella di cui all'art. 6 vigenti all'epoca dei fatti, con riferimento a fattispecie sia di
alterazione di una singola gara che di alterazione dell'intero sistema istituzionale
finalizzata al conseguimento di un vantaggio in classifica.
Per completezza di esame va, però, rilevato che gli Organi Giudicanti, in particolare
quelli che si sono pronunciati in sede di impugnazione, nelle decisioni richiamate hanno,
da una parte, riconosciuto l'esistenza dell'illecito nella forma finalizzata al conseguimento
di un vantaggio in classifica, con specifico riferimento alle condotte contestate come poste
dai Dirigenti della società Juventus; dall'altra parte, hanno stabilito che il contatto
antiregolamentare con l'appartenente al settore arbitrale poteva essere sussunto nella
fattispecie di illecito sportivo soltanto quando era stata raggiunta la prova del tentativo di
condizionamento operato proprio nei confronti dei soggetti chiamati ad arbitrare la gara. In
altri termini, in mancanza di una prova piena dell'intervento, diretto o mediato, su un
componente della terna arbitrale, si è ritenuta non integrata una fattispecie di illecito
sportivo ex art. 6 CGS.
In conclusione, alla luce di tale arresto giurisprudenziale, la maggior parte delle
fattispecie portate al vaglio dei Giudicanti nei procedimenti originati dalle note indagini è
stata derubricata in violazione del solo art. 1 del codice all'epoca vigente, come si può
evincere agevolmente dalla lettura delle decisioni richiamate nel presente provvedimento e
nella allegata relazione.
Comunque, giova sottolineare in proposito che, con particolare riferimento alla fase
di predisposizione delle griglie, la C.A.F., nel procedimento conseguente al deferimento
del 23 giugno 2006, affermò che, quando un dirigente di una società interferisce nel lavoro
di formazione della griglia, lede la indipendenza ed autonomia della funzione arbitrale, fin
dalla sua fase genetica (cfr. pago 84 della decisione della C.A.F. pubblicata il 14 luglio 206
sul C.U. n.1/C ).
Nella medesima decisione, con particolare riferimento agli assistenti, la C.A.F. stabilì
che "la scelta degli assistenti è riservata ai poteri discrezionali del designatore e la scelta
deve essere frutto di una sua autonoma decisione che deve scaturire da motivi tecnici o
anche da ragioni di opportunità, ma ovviamente mai dalla previsione che un assistente
possa «aiutare» una delle due squadre in campo." (cfr. pago 83 della decisione della
C.A.F. pubblicata i/14 luglio 206 sul C.U. n.1/C ).
Infine, nella medesima delibera si legge che "L'incontro di esponenti del mondo
arbitrale (Lanese, Pairetto, Bergamo) con dirigenti di una squadra di calcio ( ... e ..... ),
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avvenuti, secondo quanto sostenuto da alcuni incolpati, al solo fine di parlare di problemi
relativi all'assetto della categoria, in previsione delle modifiche alla struttura del settore, e
involgente inoltre le posizione che nel nuovo assetto avrebbero acquistato i soggetti
interessati, è sicuramente comportamento censurabile sotto il profilo della correttezza,
perché l'unico interesse che può muovere un dirigente di una squadra a partecipare ad un
incontro avente un tale oggetto è quello di assicurarsi una strutturazione del settore che in
prospettiva gli sia favorevole, mentre crea per gli appartenenti al settore arbitrale le
premesse per un futuro debito di riconoscenza" (cfr. pago 93 della decisione della C.A.F.
pubblicata il14 luglio 206 sul C.U. n.1/C ).
Il contenuto di tale decisione, con riferimento alle tre problematiche affrontate, si
appalesa particolarmente pregnante al fine di valutare alcune delle condotte in esame e,
pertanto, verrà richiamato in occasione delle singole posizioni.
5. Posto tale quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, questa Procura, in
considerazione della sua funzione requirente, deve valutare e graduare il contenuto, la
gravità e gli effetti delle condotte di seguito riportate, con riferimento alla lesione dei valori
peculiari della funzione arbitrale come sopra specificati. E non va sottaciuto che tale
attività valutativa e comparativa fu effettuata anche nei procedimenti disciplinari scaturiti
dal noto procedimento penale napoletano, come dimostrato inconfutabilmente dalla
graduazione delle richieste sanzionatorie formulate da questo Ufficio nel corso dei vari
procedimenti e dalle pronunce definitive già richiamate, che hanno giudicato le rispettive
incolpazioni dei deferiti modulando la relativa gravità e incidenza concreta.
D'altra parte, appare giusto, fin da ora, sottolineare che la molteplicità di soggetti e
delle società interessate anche da questo procedimento non può, di per se stessa, far
ritenere irrilevanti i comportamenti evidenziati né rappresenta un elemento idoneo a
degradare la gravità delle condotte rispettivamente poste in essere dai soggetti agenti.
Pertanto, con la seguente disamina si porranno in evidenza le differenti modalità e
contenuti delle condotte scrutinate.
III. VALUTAZIONE DELLE DIVERSE CONDOTTE EVIDENZIATE DAGLI ATTI:
GENERALIT A'
1. Come già accennato, anche dal materiale probatorio proveniente dall'istruttoria
dibattimentale del processo penale di Napoli e dall'ulteriore attività investigativa posta in
essere da questa Procura federale, emerge una serie di condotte che, sia pur con rilevanti
diversità e variazioni di sfumatura, gradazione, intensità e connotazione e, in definitiva, di
11
gravità, di cui si dirà in seguito, appare omogenea, per tipologia, a quelle già evidenziate
dai precedenti procedimenti sportivi celebrati nell'ambito della c.d. calciopoli, vale a dire la
esistenza, evidenziata dai colloqui costituenti oggetto di intercettazione, di una frequenza
ed in taluni casi di una assiduità di contatti fra Presidenti o altri dirigenti di società sportive,
da una parte, ed esponenti del settore arbitrale, primi fra tutti i due designatori arbitrali pro
tempore Paolo BERGAMO e Pierluigi PAIRETIO, dall'altra.
AI riguardo, nell'audizione del 28 dicembre 2010 innanzi a questo Ufficio, Pierluigi
PAIRETIO ha affermato che ha avuto "rapporii personali pregressi con alcuni dirigenti
delle società calcistiche tra cui, a titolo esemplificativo .... con Luciano Moggi, '" con
Giraudo, .... con Romero .... con Zaccarelli '" con Facchetti, ... con Galliani, ... con Meani
... con Foschi .,. con Nello Governato, .. , con Ferlaino, Dal Cin e Franco Sensi, ... con i
fratelli Matarrese, .. " Sacchi, Baraldi e Tanzi .. ". Sempre in tale audizione, è stato chiesto a
Pairetto di riferire i nominativi di altri dirigenti, tesserati e/o collaboratori di società di calcio
con i quali aveva colloqui telefonici aventi ad oggetto le griglie arbitrali.
Pairetto ha, poi, precisato "di avere avuto contatti con vari tessera ti e/o soggetti
riferibili alle società calcistiche, in pariicolare con Cellino, Preziosi, Spinelli, Ca mpe de Ili,
Romero per il Torino, Pastorello, Fa cch etti, Dal Cin, Meani, Gal/iani, Governato (per il
Brescia e per la Lazio), Gasparin per il Vicenza, Foti per la Reggina, Corioni, Randazzo
per l'Atalanta, Cinquini del Bologna e Corsi dell'Empoli".
Nel corso dell'audizione del 21 dicembre 2010, il sig. Bergamo ha riferito di aver
avuto modo di parlare telefonicamente e al di fuori di incontri e/o motivi istituzionali, oltre
che con Capello, Sacchi, Facchetti e Meani, anche "con Spalletti e Marino dell'Udinese,
Spinelli del Livorno, Preziosi del Genoa, Dal Cin del Venezia, Cipollini del Bologna, Pradè
della Roma, la sig.ra Grassi della Lazio per telefonate legate ad accrediti, Zamparini e
Foschi del Palermo, Semeraro del Lecce, Cellino del Cagliari, Aliberii della Salernitana e
Foti della Reggina".
Dall'esame delle trascrizioni, contenute nelle Relazioni dell'ing. Porto (perito
incaricato dal Tribunale Ordinario di Napoli), si è potuto accertare l'esistenza di rapporti
telefonici di Bergamo e Pairetto con alcuni soltanto dei su indicati nominativi indicati dagli
stessi, precisamente con Massimo CELLINO, Presidente del Cagliari, Luca CAMPEDELLI,
Presidente del Chievo, con Maurizio ZAMPARINI e Rino FOSCHI, rispettivamente
Presidente e Direttore sportivo del Palermo, con Nello GOVERNATO, consulente del
Presidente del Brescia Luigi CORIONI (stando a quanto confermato dallo stesso Pairetto
in sede di audizione), con Fabrizio CORSI, Presidente dell'EMPOLI, con Luciano
12
SPALLETTI, allenatore dell'UDINESE e con Sergio GASPARIN, dirigente del VICENZA.
Inoltre, sono rimasti accertati contatti telefonici tra i designatori arbitrali ed i Presidenti
dell'INTERNAZIONALE, Giacinto FACCHETII ed il Presidente del LIVORNO, Aldo
SPINELLI, nonché fra il socio di riferimento dell'INTERNAZIONALE, Massimo MORAnl,
e il BERGAMO.
Ci si soffermerà, quindi, in modo più specifico su ciascuno di tali rapporti, attraverso
l'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, trattando delle singole
posizioni.
2. Come già anticipato, il contesto sportivo, ambientale e temporale, in cui si
collocano tutte le condotte che qui si prendono in esame, è quello che ha già costituito
oggetto di approfondita analisi e valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva
nei precedenti procedimenti disciplinari che hanno riguardato calciopoli. In particolare,
sullo sfondo opera quella fitta e stabile rete di rapporti instauratasi tra il direttore generale
della Juventu$, Luciano MOGGI, unitamente all'amministratore delegato della medesima
società, Antonio GIRAUDO, ed i due designatori arbitrali pro tempore Paolo BERGAMO e
Luigi PAIRETIO, elevatasi a vero e proprio sistema organizzato coinvolgente anche il
vertice della struttura associativa arbitrale; sistema atto ad esercitare pesanti ingerenze e,
quindi, a condizionare la classe arbitrale, al fine ottenere un trattamento di favore nei
confronti della società sportiva juventina ed assicurare a quest'ultima un vantaggio di
classifica in campionato.
Sempre ai fini comparativi e di completezza di giudizio, esigenze cui si è fatto
riferimento nei punti precedenti, è doveroso osservare in proposito che soltanto rispetto al
Direttore Generale della società Juventus, con una pronuncia definitiva emanata dalla
Corte di giustizia Federale (CU 53 CGF 2008\2009), pur dichiarandosi il difetto di
giurisdizione nei confronti del suddetto dirigente, si è affermato che "gli atti di indagine di
Polizia Giudiziaria, nonché quelli trasmessi dall'Ufficio Indagini - che ha svolto autonoma
attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere - le
informative inviate dall'Arma dei Carabinieri e gli atti istruttori in disponibilità
successivamente alla notifica agli indagati dell'avviso ex art, 415 bis c.p.p., acquisiti nel
procedimento n. 441/2007, concluso con il provvedimento della Commissione Disciplinare
Nazionale oggetto del presente gravame, hanno fornito elementi probatori certi
dell'avvenuta creazione (ad opera del sig. Moggi Luciano e con la collaborazione tra gli
altri del sig. Fabiano Mariani) di un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con
13
associati A. I. A. , articolato mediante la fornitura a questi, direttamente o per interposta
persona, delle schede telefoniche di cui al deferimento.
AI riguardo è sufficiente fare rinvio alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche
intrattenute dal sig. Luciano Moggi con il designatore arbitrale sig. Paolo Bergamo, da
quest'ultimo e l'arbitro sig. Massimo De Santis del giorno 11.2.2005 - nel corso della quale
si fa riferimento esplicito alla creazione, ad opera del Moggi, di un canale riservato di
contatti con alcuni arbitri - alle dichiarazioni rese dai sigg. T.D.C. e G.B., in ordine
all'identificazione dell'acquirente delle schede svizzere poi monitorate - nel corso degli
interrogatori espletati dai C.C. - ed a quelle formulate dai sigg. M.C. e T.G. in sede di
audizione innanzi all'Ufficio Indagini, oltre che dagli arbitri sigg.ri Danilo Nucini, Romeo e
Gianluca Paparesta, nonché del sig. Tiziano Pieri, il quale ha ammesso di conversare
telefonicamente con il sig. Stefano Cassarà, suo amico."
In proposito, per meglio circostanziare il quadro di riferimento, va ulteriormente
ricordato che, con riferimento all'incolpazione mossa al suo Dirigente, in relazione alla
quale fu emanata la decisione sopra riportata e dalla quale ne discendeva la relativa
responsabilità diretta, la società Juventus propose istanza di patteggiamento, sulla quale
questo Ufficio prestò il consenso e che fu ritenuta ammissibile dalla CON (CFR CU
65\CDN 2007-2008).
3. In definitiva, va affermato che dal materiale probatorio acquisito agli atti del
presente procedimento emerge come l'uso di intrattenere contatti prevalentemente
telefonici, ma anche incontri personali, con i designatori arbitrali dell'epoca, coinvolgesse,
sia pur con modalità e connotazioni diverse rispetto a quelle che caratterizzavano il
sistema di rapporti creato dal sig. Moggi, in una con il GIRAUDO, anche altri Presidenti o
tesserati di società sportive. Si è, in particolare, evidenziato come tali contatti siano
intercorsi, con cadenza, toni, contenuti e concrete modalità di svolgimento evidentemente
diversi tra loro, anche con i Presidenti di altre società sportive in quell'epoca militanti
principalmente nel massimo campionato, e, in due casi, anche nel campionato di serie B:
in particolare, Giacinto FACCHETII e Massimo MORATTI (rispettivamente Presidente e
socio di riferimento della società Internazionale F.C.), Massimo CELLINO (Presidente del
Cagliari), Aldo SPINELLI (Presidente del Livorno), Luca CAMPEDELLI (Presidente del
Chievo Verona), Maurizio ZAMPARINI e Rino FOSCHI (rispettivamente Presidente e
Direttore sportivo del Palermo), Nello GOVERNATO (preteso consulente del Presidente
del Brescia, CORIONI, e iscritto nell'albo dei Direttori Sportivi), Luciano SPALLETTI
(allenatore dell'UDINESE) ed in misura decisamente meno rilevante, Fabrizio CORSI
14
(Presidente dell'EMPOLI) e Sergio GASPARIN (dirigente del VICENZA). Si sono, inoltre,
evidenziati rilevanti contatti telefonici tra lo stesso Presidente della società Internazionale,
Sig. FACCHETII ed altri esponenti del mondo arbitrale, Gennaro MAZZEI, Massimo DE
SANTIS, Tullio LANESE e Danilo NUCINI.
4. Il diverso atteggiarsi di tali rapporti, per lo più svolgentisi per mezzo di contatti
telefonici, rende doveroso operare un distinguo nell'analisi e nella valutazione degli stessi
da parte di questo Organo di Procura Federale.
Come già in precedenza precisato, appare indubbio come i contatti telefonici
intercorsi tra Presidenti o dirigenti di società sportive ed esponenti del mondo arbitrale,
primi fra tutti i designatori arbitrali, già appaiono contrari ai principi normativi ed etici sopra
evidenziati, in quanto, per la loro mera sussistenza, idonei ad alterare in modo evidente i
caratteri di alterità, di terzietà e di imparzialità che devono connotare i rapporti fra i dirigenti
delle società di calcio e i rappresentanti, massimamente quelli di vertice, del settore
arbitrale. AI riguardo, corre l'obbligo di sottolineare che tali reiterati e costanti colloqui già
possono essere idonei ad alterare il rapporto di parità con le altre società che disputano il
medesimo campionato, dal momento che i dirigenti delle società prossime avversarie della
squadra il cui Presidente o dirigente sportivo aveva contatti con il designatore nei momenti
precedenti la gara non hanno avuto analoghe relazioni e rapporti 'privilegiati' come quelli
instaurati tra tali dirigenti ed i designatori arbitrali.
Pertanto, la reiterazione di tali contatti rappresenta già un elemento, di per se stesso,
di notevole importanza nella valutazione delle circostanze di rilievo disciplinare evidenziate
dalle conversazioni in esame, dovendosi, al riguardo, operare già una netta distinzione tra
i Presidenti o altri dirigenti delle società sportive interessati da tali intercettazioni,
riscontrandosi una diversa frequenza di contatti che, di per se stessa, può essere
rivelatrice di una differente natura di rapporti personali tra gli stessi, confermata poi dal
diverso tenore letterale, formale e di contenuti, delle loro conversazioni.
IV. VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAI SINGOLI
TESSERATI
Alla luce di quanto sopra osservato in termini di valutazione degli elementi probatori
acquisiti, di qualificazione delle rispettive fattispecie concrete e di indici di comparazione si
può passare ad esaminare le varie condotte emerse a carico dei singoli tesserati
Ci si sofferma, quindi, in modo più specifico su ciascuno di tali rapporti, in particolare
attraverso l'esame delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, il cui
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contenuto si riporta in forma sintetica (per il relativo testo integrale si fa rinvio alla relazione
di questo Ufficio allegata al presente provvedimento). Va, inoltre, rappresentato che sono
state riportate in relazione le conversazioni che questo Ufficio ha ritenuto rilevanti, nel
senso di essere suscettibili di eventuale valutazione disciplinare.
IV A. RAPPORTI CON MASSIMO CELLINO
Massimo Cellino, nella stagione 2004/05, era il Presidente del Cagliari che disputava
il campionato di serie A.
***
Telefonata prog. n. 43742 (dello 04.05.2005 ore 14.03)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore, attesi i temi trattati, si può individuare nel sig. Massimo Cellino:
In data 30 aprile 2005 si è disputato l'incontro Cagliari - Reggina, terminata 1-1 ed
arbitrata da Farina; il successivo 8 maggio si è disputata la gara Cagliari - Palermo ,
terminata O-O ed arbitrata da Rosetti.
Tali elementi consentono, alla luce delle questioni trattate nella telefonata in esame,
di individuare nel presidente del Cagliari, sig. Cellino, l'interlocutore di Bergamo, il quale,
nel colloquiare, utilizza l'appellativo "Presidente".
Bergamo chiama Cellino e parlano di Farina che, nell'incontro Cagliari - Reggina,
era nervoso ed ha sbagliato in alcune circostanze.
Poi Bergamo e Cellino commentano la situazione del campionato.
Con riferimento alle gare della domenica successiva Bergamo spiega che "quando
noi mettiamo (n.d.r.: in prima fascia) una squadra che gioca per la retrocessione nella
prima, noi cerchiamo di abbinarla con un'altra, se no qualcuno ci dice: perché la Reggina
sì e magari il Chievo no? Quindi cerchiamo sempre di fare ... questa volta invece abbiamo
tre gare secche, perché abbiamo Milan - Juventus, abbiamo ... Abbiamo la Fiorentina che
va a Chievo, abbiamo la Roma che va a Parma, quindi siamo già bell'e sistemati con le
prime tre", e precisa che "Facciamo una fascia così, e le altre cerchiamo di blindare bene
le vostre partite in maniera che più o meno sulla carta possiate star tranquilli, Farina lo
tengo fermo, perché domenica ha arbitrato male, anche per rispetto a lei che insomma si è
sempre comportato bene con noi, quindi quando ... ".
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Poi i due interlocutori parlano di arbitri non buoni ad arbitrare per la serie A, facendo i
nomi, che sarebbero andati avanti per la politica e non per il merito.
***
Telefonata prog. n. 45615 (del 12.05.2005 ore 12,36)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore viene nominato come Massimo Cellino:
Tale telefonata appare rilevante in quanto Bergamo assicura a Cellino che, nella
successiva gara Messina - Cagliari del 15 maggio 2005 (arbitrata da Messina, assistenti
Niccolai e Faverani, poi terminata 2-1) avrebbe inserito la sua squadra in prima fascia
(UNo, ma vi metto in prima fascia allora"), dando per certo, in tal modo, l'inserimento di un
arbitro internazionale ("Così, metto uno degli "internazionali").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti, va rilevato che la condotta del Presidente CELLINO appare presentare profili
di rilievo disciplinare.
Infatti, alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio
2006) richiamata sopra per i punti di specifico interesse, va osservato che il predetto
Presidente ha conversato con il designatore BERGAMO sulla composizione delle griglie,
in un'occasione sollecitando una particolare attenzione in favore della sua squadra, in
considerazione delle particolari condizioni ambientali che avrebbero connotato la prossima
trasferta.
Inoltre, quando i due interlocutori dialogavano sulla situazione generale del
campionato, affrontavano temi di politica federale e tali conversazioni, alla luce di quanto
rilevato nella decisione C.A.F. riportata al capitolo III, erano idonee ad alterare i valori di
indipendenza della categoria arbitrale per i motivi precisati in motivazione.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti.
IV B. RAPPORTI CON LUCA CAMPEDELLI
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Luca Campedelli, nella stagione 2004/05, era il Presidente del Chievo che disputava
il campionato di serie A.
***
Telefonata prog. n. 16200 (del 6.01.2005 ore 18.33)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a PaireUo (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli
Nella conversazione in questione, avvenuta al termine della gara Chievo - Siena,
terminata 1-3 ed arbitrata da Bergonzi, Campedel/i chiede a Pairetto di vedere un
episodio, a suo dire, di rigore non concesso al Chievo, perché gli interessa avere un
giudizio da persona qualificata ("con sincerità").
La telefonata in esame appare rilevante perché dimostra che altri dirigenti telefonano
soltanto per lamentarsi di alcuni episodi e non per influire o, comunque, discutere sulle
griglie.
***
Telefonata prog. n. 28908 (del 21.02.2005 ore 11.31)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli
Il 20 febbraio 2005 è stato disputato l'incontro Chievo - Lazio, terminata 0-1 ed
arbitrata da Rocchi. Campedelli esordisce, nella conversazione in esame, dicendo che si
sarebbe aspettato una chiamata da Pairetto, quindi si lamenta, in modo garbato ma
assolutamente serio, dell'arbitraggio di Rocchi
Sempre Campedelli tiene a precisare che il Chievo non ha perso per colpa
dell'arbitro ("Guardi, .... ripeto, non abbiamo perso per colpa dell'arbitro, premesso ... e non
perdiamo mai per colpa dell'arbitro, questa è la cosa fondamentale"), ma lamenta il fatto
che, ancora una volta, gli è toccato un arbitro giovane che ha fatto innervosire, con il
proprio atteggiamento, i suoi giocatori e precisa che non vuole arrivare al punto di
chiedere di non avere più Rocchi come arbitro, ma chiede più attenzione verso il Chievo,
dicendo che altrimenti lo stile Chievo sembrerebbe non pagare rispetto agli urlatori quali
De Luca, Cellino ed altri.
Pairetto cerca di rassicurare Campedelli affermando, più volte, che questa è
l'aleatorietà del sorteggio, e spiega che "in questo gruppo di partite" ("sei partite di serie
"A" e due di serie "B"") "c'era Collina, Rosetti, Palanca, Gabriele, De Santis ... Rocchi,
18
aspetti, e poL .. Dondarini e Rizzoli. .... e Rocchi è finito lì, purtroppo, guardi, questo è il
disastro del sorteggio".
Pairetto conclude ringraziando Campedelli per lo stile che caratterizza il Chievo.
***
Telefonata prog. n. 36686 (del 13.03.2005 ore 22.33)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/1356704 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Campedelli.
La telefonata in esame avviene al termine della gara Chievo - Juventus, terminata 0-
1 ed arbitrata da Paparesta.
Campedelli è arrabbiato per le direzioni di gara che interessano il Chievo e dice che
l'ultimo errore commesso dall'arbitro (Paparesta), a parere di Campedelli, è stato
sicuramente frutto di mala fede, perché egli è certo che l'arbitro ha visto la palla calciata
dal giocatore del Chievo finire dentro la porta e non ha convalidato il goal. Di fronte alle
repliche di Pairetto, Campedelli tronca la discussione dicendo che non lo chiamerà più.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti e di una recente pronuncia degli Organi Giudicanti nei confronti del Presidente
SPINELLI, va rilevato che la condotta del Presidente CAMPEDELLI appare presentare
profili di rilievo disciplinare.
Va rimarcato però al riguardo che il tenore ed il contenuto delle riportate
conversazioni che interessano il CAMPEDELLI appaiono espressione, prevalentemente,
di lamentele e doglianze, frutto di un malcontento legato a specifiche prestazioni arbitrali.
Ne consegue che le stesse vanno valutate come non particolarmente gravi ma pur
sempre idonee a ledere quei valori di indipendenza del settore arbitrale sopra specificati,
la cui tutela assoluta rende antiregolamentari anche i colloqui finalizzati esclusivamente a
dolersi delle prestazioni arbitrali. Tale conclusione, del resto, appare confortata dalle
recenti pronunce che ha interessato il Presidente SPINELLI, che è stato sanzionato per
avere telefonato al padre di un arbitro per manifestare il suo disappunto al direttore di gara
per la prestazione in occasione di una gara disputata dal LIVORNO (CFR CU 90\CDN del
7\6\2010 e, su ricorso dei sanzionati, CU 286\CGF deI1'11\6\2010).
IV C. RAPPORTI CON I SIGG.RI MAURIZIO ZAMPARINI E RINO FOSCHI
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I due tesserati, nella stagione sportiva 2004/05, erano, rispettivamente, Presidente e
Direttore Sportivo del Palermo, squadra che disputava la Serie A.
***
POSIZIONE FOSCHI
Telefonata prog. n. 16263 (dello 06.01.2005 ore 20.12)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Rino Foschi:
AI termine della gara Reggina - Palermo, terminata 1-0 ed arbitrata da Pieri, Foschi
telefona a Pairetto e si lamenta di un episodio ("E' successo un fattaccio ancora oggi che
io ... sai, è venerdì, sai, l'hai visto l'episodio nostro?") in cui il Palermo - a suo dire -è stato
danneggiato.
Pairetto dice che si è trattato di un errore casuale ("Ecco, se io ti dico lui ha fatto un
errore casualmente"); Foschi, allora, riferendosi a Pieri, arbitro della gara in questione,
dice di essere stato a parlarci per mezz'ora ("No, no, quando io parlo con lui, e lo conosco
bene, e lo conosco bene, sono stato con lui mezz'ora"); Pairetto ne è a conoscenza ("Me
l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto").
Foschi, poi, in relazione alla successiva partita Palermo-Milan, del 9 gennaio 2005
(arbitrata da Rodomonti e terminata O-O) - dopo che Pairetto dice che spera "di darvi un
arbitro buono" - chiede esplicitamente " .. ci dai o Collina o Rosetti lui è completo matto,
eh".
Pairetto dice, però, che "Guarda ... guarda che c'è un sorteggio, Rino", anche se
"questa del sorteggio guarda che è una "troiata" incredibile, detto tra di noi .... Ma il
sorteggio è una sciocchezza, fatto così, a - inc. -, è una cosa ... è incredibile".
***
Telefonata prog. n. 35200 (dello 08.03.2005 ore 11.15)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) verosimilmente in uso aRino
Foschi:
" 6 marzo 2005 si è disputata la gara Livorno - Palermo, terminata 2-2 ed arbitrata
da Tombolini.
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I due interlocutori, inizialmente, commentano gli errori commessi da Pisacreta,
assistente di Racalbuto, arbitro della gara Roma - Juventus, giocata nella stessa giornata
di campionato e terminata 1-2.
Foschi chiede a Pairetto se per la partita Palermo - Udinese del 13 marzo (poi
terminata 1-5 ed arbitrata da Messina) la sua squadra è in prima fascia giacché le due
squadre si giocano la Champions.
Foschi precisa che quella con l'Udinese è "una partita abbastanza delicata, Gigi,
molto delicata, eh, è molto delicata questa qua ..... No, è una partita delicata perché c'è
una piazza calda, c'è una piazza calda", e chiede a Pairetto di avere un occhio di riguardo
("Guarda, Gigi, dai, guarda un po', okay?"), ricevendo l'assenso di Pairetto (''Va bene").
***
Telefonata prog. n. 39087 (dello 22.03.2005 ore 12.45)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 337/609470 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Rino Foschi:
Il 20 marzo 2005 si è disputato l'incontro Parma - Palermo, terminata 3-3 ed arbitrata
da Rodomonti.
I due interlocutori parlano di Rodomonti; Foschi dice a Pairetto di fargli i complimenti
perché lui dopo la gara "non ho avuto il tempo a salutarlo", e commentano l'arbitraggio in
questione.
In relazione al discorso arbitrale (per la stagione sportiva successiva) "chi dice
Collina, non Collina", Foschi precisa a Pairetto che il suo Presidente (Zamparini) sa che lui
(Foschi) parla sia con Pairetto che con Bergamo ("Sì, lui sa tante cose e sa come io
chiamo Bergamo, il rapporto che ho, che possiamo parlare chiaramente").
***
POSIZIONE ZAMPARINI
Telefonata prog. n. 46152 (del 22.04.2005 ore 13.09)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in uscita)
Utenza collegata n. 335/825043 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) verosimilmente in uso a
Zamparini.
Con riferimento a tale telefonata occorre evidenziare che Pairetto, nell'audizione del
28 dicembre 2010, ha "precis(at)o che in alcune occasioni Carraro e/o Ghirelli ci
sollecitarono direttamente ad avere rapporti con dirigenti delle società per spiegare
21
situazioni particolari, sia tecniche che di sorteggio ed inserimenti in griglia; .. , .. ricordo
ancora di aver chiamato il Presidente Zamparini, sempre su sollecito di Ghirelli, in
relazione ad un sorteggio che era stato ripetuto su indicazione del Notaio a causa
dell'inserimento di una preclusione, rivelatasi inesistente, del sig. Collina (l'errore venne
fatto da Martino Manfredi). Nel primo sorteggio era stato abbinato Collina alla gara del
Palermo mentre nel secondo questo non avvenne e ciò provocò le reazioni "infuriate" di
Zamparini e da lì nacque la necessità di chiamarlo per chiarire come si fossero svolti gli
eventi".
Ciò premesso, nella telefonata in esame, è Pairetto che chiama Zamparini (su
indicazione di Ghirelli che gli ha fornito il cellulare del presidente del Palermo) per dirgli
che il problema con il sorteggio è stato di tipo tecnico ed ovviamente non in danno del
Palermo.
Zamparini ribatte che egli non farà nulla di eclatante ma si limiterà a segnalare il fatto
formalmente alla "Federazione", "a Carraro, in via ufficiale".
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei parametri valutativi cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine
precedenti, va rilevato che la condotta del FOSCHI appare presentare profili di rilievo
disciplinare. Viceversa a conclusioni differenti occorre pervenire riguardo al Presidente
ZAMPARINI.
Quanto al primo tesserato, va rilevato che le sue conversazioni si caratterizzano
principalmente per costituire momento espressivo di lamentele e doglianze, frutto di un
malcontento legato a specifiche prestazioni arbitrali o di un timore connesso alla possibile
designazione di arbitri non considerati all'altezza della delicatezza dell'impegno che, di
volta in volta, attende la propria squadra. AI contempo, però, va sottolineato che nel corso
di una delle telefonate riportate il FOSCHI chiede al PAIRETTO di prestare un'attenzione
particolare per la prossima gara Palermo - Udinese ("Guarda, Gigi, dai, guarda un po',
okay?"), ricevendo l'assenso di Pairetto ("Va bene").
Ma anche le mere lamentazioni per le prestazioni arbitrali, alla luce di quanto
osservato in ordine alla posizione di CAMPEDELLI, assumono rilevanza disciplinare, sia
pure meno grave.
Infine, anche le conversazioni su temi di politica federale in tema di assetto della
categoria arbitrale, fra un tesserato e un alto esponente AIA, particolarmente e
direttamente interessato ai programmi futuri, possono assumere una rilevanza disciplinare,
22
alla luce di quanto affermato nella decisione della C.A.F. pubblicata su CU 1\C del
14\7\2006.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione
dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, per i molteplici profili sopra specificati.
Di contro, il Presidente ZAMPARINI, a prescindere dalle affermazioni fatte dal
FOSCHI al telefono nel corso dei colloqui riportati, ovvero che il suo Presidente sapeva
che il FOSCHI medesimo parlava con i due designatori, risulta essere interlocutore del
PAIRETIO in una sola occasione, chiamato da quest'ultimo per chiarire a livello
istituzionale un inconveniente che si era verificato e che aveva comportato la necessità di
ripetere il sorteggio già effettuato.
Invero, tale tipo di conversazione, peraltro non originata dal predetto Dirigente, non
appare assumere alcun rilievo disciplinare.
IV D. RAPPORTI CON LUCIANO SPALLETTI
SPALLETII nella stagione sportiva 2004/05 era allenatore dell'Udinese che
disputava il campionato di Serie A.
***
Telefonata prog. n. 45560 (del 12.05.2005 ore 11,43).
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in uscita)
Utenza collegata n. 335/616482 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Spalletti:
Bergamo, nel commentare i giudizi dati da Spalletti su alcuni arbitri, dice al suo
interlocutore (all'epoca della telefonata l'Udinese era in corsa per l'accesso alla
Champions League), che "io sto facendo... sto facendo non il massimo, di più,
certamente ... cioè il massimo, nel senso di "attenziona(r)li ... " (n.d.r.: gli arbitri/assistenti),
precisando che ".... perché lavorare con tre fasce è una cosa pazzesca, e lì,
sinceramente, non era caduto il migliore", ma che, in ogni caso, "io ci avevo parlato, gli
avevo strizzato le "palle", gli avevo detto: guarda, te mi devi fare una partita di grande
coraggio e me la devi fare bene in tutte le maniere; ., .. ".
Con particolare riferimento alla successiva gara del 15 maggio 2005, Udinese -
Sampdoria (poi terminata 1-1, arbitro Bertini, assistenti Pisacreta e Griselli) Bergamo
anticipa a Spalletti i nominativi degli assistenti Pisacreta e Griselli ("io ti posso anticipare
che, a scanso di ripensamenti all'ultimo momento, anche gli assistenti. .. gli assistenti li ho
23
già fatti, quindi viene Pisacreta, che per noi è il numero uno, e Griselli, che è quello di
Livorno"), precisando che, grazie a tali designazioni, Spalletti doveva essere tranquillo
("sei bello blindato e il sorteggio ora vediamo cosa ti dà tra gli "internazionali" che abbiamo
messo in griglia, dai").
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta dello
SPALLETTI appare presentare profili di rilievo disciplinare.
La telefonata verte su spiegazioni tecniche sulle griglie, su valutazioni, con il
designatore, sulle prestazioni arbitrali, sulla rassicurazione (espressa in termini molto
coloriti) da parte di quest'ultimo di avere particolarmente attenzionato l'arbitro che doveva
arbitrare l'UDINESE e, infine, sull'indicazione all'allenatore degli assistenti che avrebbe
designato per una gara della predetta società.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
sotto i molteplici profili indicati.
E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari
IV E. RAPPORTI CON SERGIO GASPARIN
Sergio Gasparin, nella stagione sportiva 2004/05 era un dirigente del VICENZA,
squadra che disputava il campionato di Serie B. La telefonata in oggetto, in particolare,
verte sulle lamentele conseguenti all'arbitraggio reso nella gara fra il VICENZA ed il
CATANIA della giornata appena disputata.
Telefonata prog. n. 24059 (del 31.01.2005 ore 09.51)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/5613674 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CO depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a GASPARIN:
GASPARIN si lamenta dell'arbitraggio in modo piuttosto acceso, dicendo che
l'arbitro, oltre ad essere incapace, non è sereno quando va ad arbitrarli.
24
Pairetto replica dicendo che il sorteggio non è stato fortunato.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del
GASPARIN appare presentare profili di rilievo disciplinare.
E' sufficiente richiamare quanto argomentato con riferimento alla posizione del
CAMPEDELLI e alla pronuncia emanata a carico del Presidente SPINELLI, per concludere
nel senso della rilevanza del comportamento posto in essere dal Dirigente vicentino,
consistito in un'accesa doglianza nei confronti del PAIRETTO per un arbitraggio
contestato. Inoltre il discorso spazia anche su temi connessi alla formazione della griglia,
anche se con contenuti valutabili in termini di non eccessiva gravità.
Di contro, la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari
IV F. RAPPORTI CON NELLO GOVERNATO.
Nella stagione sportiva 2004/05 per quanto a conoscenza di Pairetto "Governato era
consulente del Presidente del Brescia, Corioni. Solitamente si interessava, e a tal fine (mi)
telefonava per aver informazioni, circa le designazioni che riguardavano sia il Brescia che
la Lazio, società quest'ultima di cui era stato, (o non ricordo se lo fosse ancora), dirigente"
(cfr. audizione Pairetto del 28 dicembre 2010).
***
Telefonata prog. n. 16339 (del 7.01.2005 ore 09.20).
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello dovrebbe essere Nello Governato.
Nella telefonata in oggetto i due concordano un appuntamento.
***
Telefonata prog. n. 17305 (del 10.01.2005 ore 17.13).
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
25
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello dovrebbe essere Nello Governato.
I due parlano di errori arbitrali prospettati dal Nello e contestati dal PAIRETIO.
***
Telefonata prog. 18415 (del 14.01.2005 ore 11.54)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) ma
l'interlocutore Nello potrebbe essere Nello Governato.
Si parla di un preteso litigio che avrebbe interessato il PAIRETIO
***
Telefonata prog. 22800 (del 24.01.2005 del 24.01.2005 ore 13.50)
Utenza intercettata n. 335/8189303 in uso a Pairetto (in entrata)
Utenza collegata n. 335/7350878 (cfr. il citato "Volume Dodicesimo" in cartella
QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011) in uso a Nello Governato
(circostanza confermata dallo stesso Pairetto nell'audizione del 28 dicembre 2010.
Nello (Governato) fa a Pairetto i complimenti per l'arbitro dell'ultima gara della
Juventus; poi i due interlocutori parlano di un po' tutti gli arbitraggi dell'ultimo turno ed,
infine, Nello cerca di sapere qualcosa sulla griglia della prossima gara della Juve, ma
Pairetto non si sbilancia. In particolare, Nello fa presente a PAIRETIO che c'è stato un
arbitro che gli è piaciuto tanto e quindi chiede se li mettono in prima fascia in quanto li
aspetta una partita difficilissima.
***
VALUTAZIONE
Preliminarmente, In ordine all'identificazione del Nello, vanno considerate le
dichiarazioni rese in proposito dal PAIRETIO durante la sua audizione e la circostanza
che, nella telefonata in atti del 14\1\2005, il NELLO si informa sull'arbitro della squadra cui
era interessato e PAIRETTO gli fa il nome di COLLINA. In proposito va rilevato che il
predetto arbitro era quello che avrebbe arbitrato la prossima gara del BRESCIA, ovvero la
squadra relativamente alla quale il GOVERNATO aveva un interesse, secondo quanto
dichiarato dallo stesso PAIRETTO.
26
Tanto premesso, va osservato che la condotta del Nello (GOVERNATO) viene
valutata esclusivamente con riferimento alla sua qualità di iscritto all'albo dei Direttori
Sportivi.
Orbene, questo Ufficio ritiene che, anche in tale limitata veste di iscritto ad albo, alla
luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006), richiamata
sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è fatto
ampiamente cenno nelle pagine precedenti, la condotta del Nello appare presentare profili
di rilievo disciplinare.
Va, infatti, sottolineato che, nel corso di una delle telefonate riportate il NELLO
chiede al PAIRETTO di prestare un'attenzione particolare per la prossima gara che
attendeva la squadra cui era, comunque, interessato.
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi
trattati con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
con particolare riferimento all'ultima telefonata citata.
IV G. RAPPORTI CON FABRIZIO CORSI.
" predetto, nella stagione sportiva 2004/05 era il Presidente dell'Empoli, squadra che
disputava il campionato di Serie B.
Telefonata prog. 19922 (del 20.01.2005 ore17,58).
Corsi si raccomanda per un arbitro tosto visto che c'è un "ambientuccio laggiù".
Pairetto risponde "speriamo bene" nel sorteggio.
***
VALUTAZIONE
In via preliminare, in ordine all'identificazione del predetto occorre riportarsi a quanto
dichiarato dal PAIRETTO.
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del CORSI
appare presentare profili di rilievo disciplinare.
Infatti, va sottolineato che il CORSI, nella telefonata riportata, chiede al PAIRETTO di
prestare un'attenzione particolare per la prossima gara, designando un arbitro "tosto".
Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione del tema
trattato con il designatore, appare in violazione dell'art. 1 CGS vigente all'epoca dei fatti,
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essendo consistita, in buona sostanza, in una sollecitazione ad una designazione
favorevole.
E' ovvio che la occasionalità del contatto, come emergente dagli atti acquisiti, rende
certamente meno grave la condotta in esame rispetto a quella di altri tesserati che, di
contro, avevano contatti molto più frequenti con esponenti del settore arbitrale, in
particolare con i due Commissari.
IV H. RAPPORTI CON ROBERTO ZANZI.
Roberto ZANZI era il direttore generale dell'Atalanta nella stagione sportiva 2004-
2005.
La trascrizione della telefonata prog. n. 46282 (del 15.05.2005 ore 13,46), attestante
un contatto telefoni fra il predetto ed il designatore BERGAMO, si appalesa del tutto
irrilevante da un punto di vista disciplinare, in quanto il primo si limita ad informare il
secondo del ritardo che la propria squadra riporterà nel presentarsi allo stadio dove dovrà
disputare la gara di campionato, a causa di un inconveniente insorto lungo il tragitto.
IV I. RAPPORTI CON PASQUALE FOTI.
Con riferimento al tesserato in oggetto, si deve registrate l'esistenza di contatti
telefonici tra Paolo BERGAMO ed il Presidente della Reggina, Lillo FOTI, in relazione ai
quali occorre ricordare che il sig. Foti è già stato deferito dalla Procura Federale
(procedimento 57 pf 06/07) con atto del 7 agosto 2006, conseguente alla relazione
dell'allora Ufficio Indagini del 31 luglio 2006, "per avere in prima persona avviato e
coltivato contatti con il designatore arbitrale Paolo Bergamo finalizzati ad esercitare
pressioni .... " e, a conclusione dei vari gradi della giustizia sportiva, è stato sanzionato con
/'inibizione per 2 anni e 6 mesi (cfr. decisione C.A.F. C.U. n.5/C del 17 agosto 2006,
confermata da Corte Federale C.U. 6/CF del 1 settembre 2006).
In ogni caso, si riporta la telefonata di seguito trascritta atteso che nell'estate 2006
non fu esaminata dagli Organi di Giustizia, in quanto non inserita negli atti provenienti
dalla Procura di Napoli.
Telefonata prog. n. 242 (dello 07.11.2004 ore 22.34)
Utenza intercettata n. 335/6432164 in uso a Bergamo (in entrata)
Nelle perizie non è stato indicato il numero dell'utenza collegata (cfr. il citato "Volume
Dodicesimo" in cartella QUARTA_R del CD depositato in Cancelleria 1'8 aprile 2011)
/'interlocutore, dai temi trattati nel colloquio, risulta essere il Foti.
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La telefonata in questione avviene al termine dell'incontro Reggina - Juventus,
arbitrata da Paparesta. Nel corso della stessa Bergamo preannuncia a Foti che, per
l'incontro del 10 novembre 2004 con il Parma, la Reggina sarà inserita in seconda fascia e
saranno inseriti come arbitri De Santis (che, poi, arbitrerà la gara), Morganti, Saccani,
Nucini e Tagliavento.
***
VALUTAZIONE
Alla luce dei principi posti dalla decisione della CAF (CU 1\C del 14 luglio 2006),
richiamata sopra per i punti di specifico interesse, e degli altri parametri valutativi cui si è
fatto ampiamente cenno nelle pagine precedenti, va rilevato che la condotta del FOTI, in
astratto, appare presentare profili di rilievo disciplinare per le note considerazioni.
Va, però, osservato, come appena rilevato, che il predetto Dirigente fu già incolpato
da questo Ufficio di "avere in prima persona awiato e coltivato contatti con il designatore
arbitrale Paolo Bergamo finalizzati ad esercitare pressioni .... ".
Per la suddetta condotta, come parimenti rilevato, il FOTI fu sanzionato e, quindi,
questo Ufficio ritiene che l'ulteriore contatto in esame sia certamente coperto dal giudicato
già formatosi, essendo il comportamento in esame del tutto omogeneo rispetto a quelli già
conosciuti, non connotato da una gravità più accentuata ovvero direttamente dimostrativo
di una fattispecie di illecito.
IV J. RAPPORTI CON LEONARDO MEANI.
Una considerazione particolare è da riservarsi alla posizione di Leonardo MEANI,
all'epoca dei fatti dirigente addetto agli arbitri del Milan nella stagione sportiva 2004/05, il
quale risulta essere anch'egli protagonista di una serie di conversazioni telefoniche
oggetto di analisi e trascrizione da parte del perito nominato dal collegio giudicante penale
del Tribunale di Napoli.
AI riguardo occorre premettere che Meani è stato uno dei soggetti deferiti nell'ambito
del processo sportivo denominato "calciopoli", in quanto era risultato intrattenere numerosi
rapporti con associati AIA. A tal proposito, nella Relazione dell'allora Ufficio Indagini
(indagine 62 IN 2005/06), nel capitolo "A.C. Milan: il ruolo di Meani e Galliani", è stato
evidenziato che "nel periodo che va dal mese di marzo 2005 al termine del campionato
sono state intercettate un rilevante numero di conversazioni telefoniche intrattenute da
Meani con Bergamo, Pairetto, Lanese, Nucini, Copelli, Puglisi, Collina, Titomanlio, Contini,
Stagnoli, Babini, De Santis, Mazzei, Morganti, D'Addato, Rodomonti, Martino, Racalbuto,
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Messina e Paparesta" (cfr. pago 154 relazione) e che "tutti questi contatti hanno per
argomento le designazioni e l'''affidabilità'' degli arbitri e degli assistenti per le gare del
Milan ovvero della Juventus, nonché premure per alcuni arbitri" (cfr. pag.155 relazione).
Nel deferimento del Procuratore Federale, datato 22 giugno 2006, si contestava al
Meani di "aver agito al fine di ottenere l'assegnazione di determinati assistenti per le
partite del Milan", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza; in relazione a tale
condotta sono stati deferiti anche il sig. Gennaro Mazzei ed il sig. Adriano Galliani.
Inoltre, il MEANI fu deferito "per violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. perché, tra
il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la
partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e
formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di
decidere nei casi dubbi in favore del Milan". In relazione a tale ultima condotta sono stati
deferiti anche i sigg.ri "Fabrizio Babini e Claudio Puglisi per violazione dell'art. 6, comma 7,
C.G.S., perché avendo avuto conoscenza del fatto di cui sopra, ad opera dello stesso
Meani, che la designazione degli assistenti dell'arbitro per la partita Milan-Chievo del 20
aprile 2005, individuati proprio nel Babini e nel Claudio Puglisi, era stata palesemente
pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della società rossonera, a fronte
della richiesta ulteriore di questi di favorire la società Milan, omettevano di prestare
osservanza al dovere di informare, senza indugio i competenti organi federali, della
condotta posta in essere dal Meani".
La Commissione d'Appello Federale con decisione del 14 luglio 2006 (C.U. n.1/C),
ha irrogato al Meani la sanzione di 3 anni e 6 mesi di inibizione, successivamente ridotta a
2 anni e 6 mesi dalla Corte Federale, con decisione di cui al C.U. n.1/CF del 25 luglio
2006, poi riformata in 2 anni e 2 mesi di inibizione dalla Camera di Conciliazione ed
Arbitrato per lo Sport del Coni, con lodo del 19/2 - 813 2007.
Con tale ultima decisione, la C.C.A.S. ha precisato che Meani aveva "direttamente
interloquito con soggetto partecipante al procedimento di designazione della terna
arbitrale, esercitando improprie suggestioni pro futuro; e per avere egli preso diretto
contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato dell'A.C. Milan
spa per la quale essi erano stati appena designati in un contesto oggettivamente
equivocabile".
Sempre con riferimento al Meani va evidenziato che, con altro deferimento, il
Procuratore Federale - esaminata la relazione n.62 1 ter in.2005/06 dell'Ufficio indagini
della F.I.G.C , che richiamava in particolare i contenuti di una conversazione telefonica
30
(intercettata dalla Autorità giudiziaria e trasmessa all'Ufficio indagini dalla Procura della
Repubblica di Napoli) intercorsa il16 maggio 2005, tra il Titomanlio e il Meani - ha deferito
il sig. Meani il quale, venuto a conoscenza dell'illecito (violazione dell'art.6, commi 1 e 6
C.G.S. in relazione ad illecito sportivo, con l'aggravante della effettiva alterazione dello
svolgimento della gara) commesso dai sigg.ri Gennaro Mazzei (all'epoca dei fatti Vice
Commissario CAN) e Stefano Titomanlio (all'epoca dei fatti assistente arbitrale) in
relazione alla gara Arezzo - Salernitana svoltasi il 14 maggio 2005 e conclusasi con la
vittoria della squadra toscana per 1 a O, si rendeva "responsabile di omessa denunzia
(art.6 comma 7 C.G.S.)".
In relazione a tale condotta la Commissione d'Appello federale, con decisione
pubblicata su. C.U. N. 6 IC, sanzionava il MEANI, "ritenuta la continuazione con la
condotta giudicata con la decisione passata in giudicato nel precedente procedimento, tre
mesi di inibizione, quale aumento della precedente sanzione".
Con riferimento ai rapporti con l'assistente arbitro COPElLl, va ricordato ancora che
la Procura Federale, con deferimento del 31 luglio 2007, prot 236/405pf06/07, (allegato al
fascicolo del presente procedimento) aveva deferito l'assistente arbitro Cristiano Copelli
"per aver intrattenuto, in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici
con il tesserato dell'AC. Milan, Leonardo Meani, nel corso dei quali sono state espresse
considerazioni e commenti contrari ai principi di lealtà correttezza, probità e trasparenza di
cui alle norme sopra indicate, riguardanti la posizione di singoli associati e le
problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e
segnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con la circostanza aggravante del
pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all'immagine dell'AI.A"
Va ancora rilevato in proposito che nella parte motiva di detto provvedimento questo
Ufficio aveva osservato che "all'esito dell'istruttoria, quindi, è emersa l'esistenza di un
rapporto confidenziale fra il Copelli ed il Meani, sostanzialmente, incompatibile con la
posizione di terzietà e di indipendenza connaturate alla figura arbitrale".
la Commissione Disciplinare Nazionale, con CU 6/CDN del 4 settembre 2007,
infliggeva al COPElLila sanzione della sospensione di tre mesi.
Infine, con riferimento alla posizione dell'allora AF.Q. Pierluigi Collina, va ricordato
che, con provvedimento del 10 agosto 2006 la Procura Federale aveva trasmesso alla
Procura Arbitrale, ai sensi degli artt. 29, comma 7, dello Statuto Federale e 3 e 52 del
Regolamento AIA, gli atti relativi agli accertamenti espletati dall'allora Ufficio Indagini per
quanto di eventuale competenza. Con atto del 18 settembre 2006, la Procura Arbitrale
31
aveva deferito il sunnominato AF.Q. alla Commissione di Disciplina AI.A che, con
delibera 23 del 31 ottobre 2006, trasmetteva nuovamente gli atti a questa Procura che,
quindi, con ulteriore provvedimento del 30 giugno 2007, prot. 2439/399pf disponeva
l'archiviazione degli atti.
***
Compiuta tale doverosa e chiarificatrice premessa, occorre rilevare che oggetto di
analisi nell'ambito del presente procedimento, in quanto trascritte dall'Ing. Porto nella
relazione dallo stesso depositata in data 18 febbraio 2011, sono 169 conversazioni
telefoniche relative all'utenza n.335/7753629, in uso a Meani, in relazione alle quali si
sottolinea che le stesse si riferiscono sempre al periodo che va dal 7 marzo 2005 al 10
maggio 2005; gli interlocutori sono quasi tutti quelli già oggetto di approfondimento nel
procedimento cd. "calciopoli" dell'estate 2006; molte di tali telefonate sono state già
esaminate (cfr. ad es. 3341,5556,5587,5591,5610,5802,5827,7148 in "fascicolo 38 off
side" ed in relazione 62 In 05/06); altre telefonate riguardano gli stessi argomenti (o fatti
connessi) trattati in telefonate precedentemente esaminate; solo alcune telefonate, di
seguito riportate sinteticamente, assumono i connotati di novità ai fini della presente
indagine.
In particolare:
prog. 4256 (dell'8 aprile 2005 ore 10.05) con Rosetti (Meani scherzando chiede a
Rosetti di espellere i giocatori del Siena che incontrerà il Milan la domenica successiva);
***
prog. 4557 (del 10 aprile 2005 ore 11,25) con Puglisi, connessa alla 4256 (Meani
riferisce a Puglisi che scherzando ha detto a Rosetti di ammonire i diffidati del Siena;
Puglisi vuole parlare con Galliani del suo futuro e Meani lo tranquillizza dicendo che
Galliani avrebbe chiamato Lanese);
***
prog. 5608 (del 18 aprile 2005 ore 12.02) con Collina (Meani riferisce di aver parlato
con Mazzei e di avergli chiesto gli assistenti migliori per le ultime partite);
***
prog. 5829 (del 19 aprile 2005 ore 9,38) con Collina (Meani invita Collina a chiamare
Galliani);
***
prog. 6087 (del 20 aprile 2005 ore 16,46) con Martino (Meani dice di mandargli
ancora Ambrosino; il suo interlocutore dice che gli ha parlato al raduno degli assistenti e
32
gli ha detto che ha avuto molti complimenti da parte del Milan ed un invito a continuare
così);
***
prog. 42302 (del 28 aprile 2005 ore 19,34) con Bergamo (Meani, dapprima,
sponsorizza Copelli chiedendo a Bergamo di "non ammazzarlo.. perché è un bravo
ragazzo"; poi chiede a Bergamo "chi è che ci mandi a Firenze?" (30 aprile 2005, gara
Fiorentina - Milan 1-2, arbitro de Santis).
Bergamo risponde che la griglia di arbitri l'hanno "fatta a tre la griglia, perché noi
abbiamo ... , io ti dico cosa ho in mente, ho in mente di metterne tre, due ... , la partita vostra,
quella della Juventus e una gara di "B", perché non voglio assolutamente che ci siano
preclusioni e gli arbitri sono Messina, sono Farina e sono Rodomonti, per me, poi
sentiamo un po' Gigi, perché poi tu immaginerai quelli che ... , i tre che voglio mettere per la
quest'altra domenica" (8 maggio 2005, gara Milan - Juventus 0-1, arbitro Collina).
Meani comprende che Bergamo vuole inserire in griglia per la partita con la
Juventus, "Paparesta, Collina e Trefoloni" e, quindi, spiega a Bergamo "Ecco, però a
Trefoloni gli fai un bel discorsetto ..... perché sennò gli tagliamo la testa noi"; Bergamo lo
tranquillizza "Stai tranquillo, stai tranquillo ... Stai tranquillo", ma Meani dice a Bergamo "E
allora chiamalo e parlagli, perché lui ... , va bene?";
***
prog. 7432 (del 29 aprile 2005 ore 9,58) con Puglisi (Puglisi chiede a Meani se ha le
griglie del successivo turno di campionato, quali guardalinee ha richiesto aggiungendo se
ha "mandato la lista della spesa");
***
prog. 8128 (del 5 maggio 2005 ore 10,28) con Contini (i due interlocutori parlano del
fatto che l'assistente Rossi di Forlì ha chiesto a Meani di lavorare al Milan);
***
prog. 8176 (del 5 maggio 2005 ore 16,11) con Bergamo.
Bergamo: "io ieri sera ho provato a chiamare il presidente, ma non riuscivo a
prendere la linea". Poi concordano il guardalinee della successiva Milan - Juventus.
Bergamo chiede biglietti per la partita poi ricominciano a concordare il guardalinee e "ti do
un dato preciso che ti serve anche per dirlo al presidente" e fanno i nomi dei guardalinee
"da salvaguardare per il futuro". Bergamo: "L'importante è condividere in partenza le
cose". Poi concordano anche il quarto uomo. Meani, infine, "io con te parlo come se tu
fossi mio fratello maggiore" e dà valutazioni su singoli arbitri e assistenti;
33
***
prog. 8495 (dell'8 maggio 2005 ore 16,34) con Farneti (Meani comunica a Farneti
che farà l'assistente a Milan - Juve, vantandosi di essere stato lui a dare il "benestare".
Meani aggiunge che "ti ho fatto mettere via, anche se eri già venuto, l'orologio, neh, faccio
l'orologio a tutti". Poi Farneti chiede 3 biglietti difficilissimi da trovare perché tutto esaurito
ma Meani glieli promette "con te parlo come se parlassi con un mio fratello maggiore, non
ho problemi";
***
prog. 8796 (del 9 maggio 205 ore 11,50) con Collina (Collina chiama Meani per
spiegare perché non ha dato rigore a favore del Milan, nella partita con la Juventus e
perché non ha espulso Nesta. Collina, poi, riferisce di essere stato chiamato da Galliani
incazzato dopo Milan - Juve che Galliani gli avrebbe detto che non ci sono problemi tra il
Milan e Collina. Infine Collina chiede a Meani di intercedere per parlare con Ancelotti
poiché lo vuole ringraziare per le belle parole usate alla radio);
***
prog. 8811 (del 9 maggio 2005 ore 12,41) con Collina (Meani dà a Collina il numero
di telefono di Ancelotti).
***
VALUTAZIONE
Ebbene, dalle "nuove" telefonate emerse nell'ambito del processo penale in corso di
svolgimento dinnanzi alla AG.O. di Napoli, emerge la conferma di quanto già ha costituito
oggetto di analisi e valutazione da parte degli organi della giustizia sportiva nei precedenti
procedimenti disciplinari che hanno riguardato il dirigente del Milan, Leonardo MEANI, cioè
l'esistenza di una fitta rete di contatti, continuamente attivata dal Meani nei confronti di
diversi esponenti del mondo arbitrale, in prevalenza arbitri, ma anche del designatore
Paolo Bergamo, attraverso la quale il Meani svolgeva un'opera di interferenza ed influenza
sulle designazioni delle terne alle quali affidare le gare in cui risultava impegnato il Milan,
in particolare con riferimento alla designazione degli assistenti di gara, ovvero lo stesso
tipo di comportamento per il quale è risultato già sanzionato.
Talvolta, però, come emerge anche dalle telefonate in esame, l'intervento del MEANI
era diretto ad incidere sulla stessa griglia dalla quale estrarre successivamente il
nominativo del direttore di gara.
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