| E' stata confermata in 2° grado la squalifica di 10 per Antonio Conte, che ricorrerà al Tnas del Coni. Il tecnico salentino è stato prosciolto per Novara-Siena, ma è stata confermata l'accusa per Albinoleffe-Siena. Ridotta da 8 a 6 mesi la condanna di Angelo Alessio. Confermati i proscioglimenti di Pepe, Bonucci, Belmonte e Salvatore Masiello per Udinese-Bari. Respinto anche l'appello per Portanova e Di Vaio per Bologna-Bari. Resta prosciolto Di Vaio e restano i sei mesi per omessa denuncia a Portanova. Confermata l'esclusione del Lecce dal campionato di B, così come è confermato il proscioglimento di Vives. Respinto il ricorso di Pesoli che si era incatenato sotto la Federcalcio. La corte di giustizia federale ha invece accolto il ricorso del Grosseto contro l'esclusione dalla Serie B, annullando la decisione della disciplinare. Il club toscano giocherà in Serie B. Ecco i comunicati:
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE RIUNIONE LUNEDÌ 21 AGOSTO 2012
1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso: a) il proscioglimento del calciatore Nicola Belmonte dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.; b) il proscioglimento del calciatore Leonardo Bonucci dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.; c) il proscioglimento del calciatore Salvatore Masiello dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S; d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.; e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe; in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010, seguito proprio deferimento - nota n. 542/463pf10- 11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
2. Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
3. Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO avverso la sanzione della squalifica per anni 3 2 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
4. Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
5. Ricorso U.S. LECCE S.P.A. avverso la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il comportamento ascritto al Presidente Sig. Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10- 11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO e, per l’effetto, conferma le sanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.
6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso: a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe Vives dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S; b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva, in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.52011, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
7. Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, 3seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
8. Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in riferimento al comportamento del proprio tesserato Portanova Daniele, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10- 11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
9. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso: a) la qualificazione delle violazioni ascritte al calciatore Daniele Portanova, di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta di mesi 6 di squalifica; b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco Di Vaio dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.; c) l’incongruità della sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna 1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte ai calciatori Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, seguito proprio deferimento - nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE RIUNIONE LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012 1. Ricorso FEDERSUPPORTER avverso l’Ordinanza n. 1 di mancata ammissione al procedimento, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n 537 /1075pf11-12/SP/blp – (Ordinanza n. 1 del 01.08.2012 della Commissione Disciplinare Nazionale) INAMMISSIBILE
2. Ricorso CODACONS avverso l’Ordinanza n. 1 di mancata ammissione al procedimento, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25.7.2012– (Ordinanza n. 1 del 01.08.2012 della Commissione Disciplinare Nazionale) INAMMISSIBILE
3. Ricorso Sig. CAMILLI PIERO avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Ancona/Grosseto del 30.4.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata
4. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. avverso il provvedimento dell’esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 3 e 6 e 4 comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Ancona/Grosseto del 30.4.2010, per il comportamento ascritto al Sig. Camilli Piero, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata
5. Ricorso Calc. CASSANO MARIO avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 1, 2, 5 e 6, 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S., in relazione alle gare Siena/Piacenza del 19.2.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012) RESPINTO
6. Ricorso Calc. CATINALI EDOARDO avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Siena/Piacenza del 19.2.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
7. Ricorso Calc. BERTANI CRISTIAN avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
8. Ricorso Calc. DRASCEK DAVIDE avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
9. Ricorso Calc. GHELLER MAVILLO avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
10. Ricorso Calc. VITIELLO ROBERTO avverso la sanzione della squalifica per anni 4 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5, 6 e 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
11. Ricorso NOVARA CALCIO avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 4 e 6 e 4 commi 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011, in relazione al comportamento dei propri tesserati Bertani Cristian, Drascek Davide e Gheller Mavillo, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l’effetto, infligge la sanzione di 1 punto di penalizzazione unitamente all’ammenda di € 20.000,00
12. Ricorso Sig. CONTE ANTONIO avverso la sanzione della squalifica per mesi 10 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) La C.G.F., in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in relazione all’incolpazione relativa alla gara Novara/Siena dell’1.5.2011 e, rideterminando la sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011.
13. Ricorso Sig. ALESSIO ANGELO avverso la sanzione della squalifica di mesi 8 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011, Albinoleffe/Siena 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di squalifica
14. Ricorso Calc. COPPOLA FERDINANDO avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
15. Ricorso Calc. TERZI CLAUDIO avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
16. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso la qualificazione delle violazioni ascritte ai calciatori Ferdinando Coppola e Roberto Vitiello, dell’art. 7 comma 7 C.G.S. e delle relative sanzioni inflitte in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito proprio deferimento - nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
17. Ricorso Calc. PELLICORI ALESSANDRO avverso la sanzione della squalifica per anni 3 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Siena/Torino 7.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
18. Ricorso Calc. PESOLI EMANUELE avverso la sanzione della squalifica per anni 3 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Siena/Varese 21.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) RESPINTO
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